1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:
- a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge(1);
- b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria(2);
- c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [55-59, 347-357 c.p.p.] appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.