(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, l'art. 253, terzo comma, c.p.p., nel consentire al giudice la facoltą di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario caratterizzato da una valutazione ad personam di capacitą o di affidabilitą del singolo ufficiale; ha, invece, soltanto voluto consentire al giudice di non eseguire personalmente il sequestro delegando un ufficiale della polizia giudiziaria che č istituzionalmente destinata a svolgere la propria attivitą «alle dipendenze e sotto la direzione dell'autoritą giudiziaria». Con la conseguenza che č valida la delega con facoltą di subdelega, purché l'ufficiale obbligato deleghi, a sua volta, altro ufficiale di polizia giudiziaria.