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Articolo 59 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Subordinazione della polizia giudiziaria

Dispositivo dell'art. 59 Codice di procedura penale

1. Le sezioni di polizia giudiziaria [56 c.p.p.] dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1(1). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1 [5-20 disp. att.](2).

Note

(1) Tali parole sono state introdotte dall’art. 17, comma 3, del d.l. n. 144 del 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. n. 155 del 31 luglio 2005.
(2) È bene specificare che, come anticipato nell'art. 56 c.p.p., la dipendenza funzionale della p.g. incide su quella organizzativa. La polizia giudiziaria, in particolar modo per le sezioni, è di fatto vincolata al pubblico ministero con il quale si instaura un rapporto di dipendenza così stretto a tal punto che prima di distogliere un componente della p.g. dai propri ruoli è opportuno attendere il nulla osta del procuratore rapportato a quella sezione (salvo che si verifichino esigenze inerenti istruzioni o addestramenti; a tal proposito si veda l'art. 10, comma 3 disp. att.). I servizi, invece, sono legati da un rapporto di dipendenza più lieve poiché non solo legati esclusivamente al pubblico ministero, bensì anche alle istituzioni cui fanno parte; peraltro gli ufficiali rispondono personalmente solo rispetto al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Spiegazione dell'art. 59 Codice di procedura penale

In ossequio a quanto disciplinato dall'articolo 109 Cost., la norma in esame definisce il rapporto di subordinazione in relazione all'organizzazione della polizia giudiziaria.

Le sezioni di polizia giudiziaria, vere e proprie unità organiche, sono subordinate al procuratore della Repubblica, il quale dirige l'ufficio presso cui sono istituite. Dato che la polizia giudizaria è anche subordinata al rispettivo apparato amministrativo, il comma 3 si occupa di evitare indebite interferenze, stabilendo che è fatto divieto di distogliere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dalla propria attività se non per disposizione del magistrato dal quale dipende. Tale destinazione può essere evitata solo in casi eccezionali e per necessità di istruzione e di addestramento (art. 10, comma 3 disp. att. c.p.p.), anche qui, tuttavia, previo consenso del magistrato da cui dipende.

Per quanto riguarda i servizi di polizia giudiziaria,la subordinazione è attenuata, in quanto l'ingerenza dell'apparato amministrativo di appartenenza si fa più pregnante.

Le attività che rientrano nella dizione sono l'organizzazione del servizio, il controllo circa lo svolgimento dell'attività e le funzioni espletate dall'ufficiale.

Mediante il rinvio all'articolo 55, si specifica che gli ufficiale i egli agenti sono tenuti ad eseguire i compiti ivi elencati. Il comma 1 dell'articolo 55 si occupa dell'attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.

Per quanto riguarda l'attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art. 330), per poi riferirla al pubblico ministero ex art. 347.

L'attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo 348.

Da ultimo, l'attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).

Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori.

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