(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti, né la inutilizzabilità degli elementi acquisiti, potendo incidere tale situazione solo sulla attendibilità delle prove. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio alla violazione dell'obbligo è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma primo, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza).