1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione(1).
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica(2)(3).
Note
(1)
Si tratta di una norma speculare a quella prevista dall'art. 24 c.p.p. relativa alla decisione, in tema di competenza, da parte del giudice dell'appello. Perché possa essere validamente accolta, l'eccezione sull'inosservanza delle regole relative all'attribuzione deve essere sollevata tempestivamente e quindi riproposta nei motivi di impugnazione.
(2)
Si evince che il giudizio effettuato dal collegio è fondamentale: ciò in quanto il legislatore ha previsto che il giudice dell'appello possa altresì pronunciarsi nel merito qualora ritenga che il reato dovesse essere attribuito alla competenza del giudice in composizione monocratica.
(3)
L'articolo in esame è stato introdotto dall'art. 170 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, relativo alle norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.