(massima n. 2)
La perdita di efficacia della misura cautelare (nella specie, personale) prevista dall'art. 27 c.p.p. nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha disposta, non ha luogo nell'ipotesi in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al P.M. a norma dell'art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale č un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.