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Articolo 24 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Decisioni del giudice di appello sulla competenza

Dispositivo dell'art. 24 Codice di procedura penale

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581 c.p.p.](1)(2).

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [443, 448, 469, 593 c.p.p.].

Note

(1) Con la sentenza n. 241 del 5 maggio 1993 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui dispone che il giudice di appello, annullando la sentenza di primo grado per incompetenza per materia, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ne ordina la trasmissione al giudice competente.
(2) Con la sentenza n. 70 del 15 marzo 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui dispone che il giudice di appello, annullando la sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ne ordina la trasmissione al giudice competente.

Spiegazione dell'art. 24 Codice di procedura penale

Sia il controllo del giudice in ordine alla giurisdizione, sia quello in ordine alla competenza, svelano un duplice scopo perseguito dal legislatore. Da una parte si è tentato di anticipare al massimo la risposta definitiva sulla questione. Dall'altra parte, si è cercato di scongiurare i rischi derivanti dalla regressione dei procedimenti, casomai la questione venisse sollevata più avanti nel corso del procedimento.

Perseguendo gli obiettivi suesposti, la norma in commento, unitamente alle due precedenti, stabilisce i momenti in cui può essere eccepita l'incompetenza del giudice, oltre alla forma del provvedimento.

Orbene, nel corso delle indagini preliminari, il giudice che riconosce la propria incompetenza per uno dei motivi elencati nell'articolo 21 pronuncia ordinanza (con effetti limitati al provvedimento richiesto) e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Invece, se il giudice si avvede della propria incompetenza dolo la chiusura delle indagini preliminari o durante il dibattimento di primo grado (art. 23, comma 1) egli dichiara la propria incompetenza con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, di modo che si proceda come ritenuto opportuno.

In grado di appello, invece, qualora il giudice si accorga che su un reato di competenza della corte d'assise ha giudicato il tribunale, oppure che su di un reato di competenza del tribunale ha giudicato il giudice di pace, pronuncia sentenza di annullamento ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado.

Invece, nell'ipotesi contraria, il giudice, salvo che si tratti di decisione inappellabile, decide nel merito, e questo anche se l'eccezione di incompetenza è stata riproposta in grado di appello, dopo il rigetto in primo grado.

Per quanto concerne più da vicino l'incompetenza per territorio o per connessione, il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e trasmette gli atti rispettivamente al pubblico ministero presso il giudice di primo grado e a quest'ultimo direttamente. A tale scopo è tuttavia necessario che la relativa eccezione sia stata riproposta con l'appello. In caso contrario, il giudice d'appello, nonostante la riscontrata incompetenza del giudice di primo grado, si dovrà pronunciare nel merito.

Massime relative all'art. 24 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12564/2015

Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

Cass. pen. n. 21257/2014

La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).

Cass. pen. n. 2037/1993

L'art. 568, comma secondo, c.p.p. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze «salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28». Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma primo, c.p.p., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso per cassazione.

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