1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza(1) salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623(2), la corte dichiara inammissibile [591] o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Note
(1)
Ovvero dopo aver completato la discussione di tutti i ricorsi iscritti nel ruolo dell'udienza.
(2)
Quindi se la corte non pronuncia, rispettivamente, l'annullamento senza rinvio (art. 620), l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622), ovvero l'annullamento con rinvio (art. 623).