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Articolo 608 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Ricorso del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 608 Codice di procedura penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile [593].

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606(1).

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile [593], di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

3. [Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile [593], di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura](2).

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge(3).

Note

(1) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Tale comma è stato soppresso dall'art. 204, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Il procuratore della repubblica che abbia partecipato al grado di appello ai sensi dell'art. 570, comma 3, non viene considerato come legittimato attivo per tale ricorso.

Ratio Legis

Tale disposizione è diretta a delineare la c.d. ricorribilità soggettiva.

Spiegazione dell'art. 608 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa della ricorribilità soggettiva in cassazione, in particolare del ricorso da parte del pubblico ministero, mentre l'articolo 607 si occupa del ricorso proposto dall'imputato.

La legge, tuttavia, non attribuisce solamente a tali due soggetti la facoltà di ricorrere in cassazione. Infatti, come emerge dal codice, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria impugnano con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato (v. art. 575, mentre la parte civile ed il querelante condannato alle spese ed ai danni possono impugnare senza essere vincolati alle decisioni del pubblico ministero (art. 576).

Il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile, mentre il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte d''assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari.

Il recente comma 1 bis impedisce al pubblico ministero di ricorrere per cassazione denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva da lui prodotta oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, quando in appello si è avuta conferma della precedente pronuncia di proscioglimento in primo grado, in tal modo limitando i motivi di ricorso, dato che sia il giudice di primo grado che il tribunale hanno valutato la rilevanza delle prove, ed oltretutto esistono de motivazioni “complementari” a supporto del proscioglimento.

Sia il procuratore generale che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono presentare ricorso per saltum, così come disciplinato dall'articolo 569.

Massime relative all'art. 608 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14469/2026

È legittimato a proporre ricorso ordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte d'appello avverso le sentenze di primo grado oggettivamente inappellabili per il pubblico ministero ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza si desume dall'esercizio del potere-dovere di coordinamento previsto dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 40243/2025

In tema di impugnazioni, la regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di gravame perché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di decisione "in rito", non assimilabile a una sentenza di proscioglimento.

Cass. pen. n. 38955/2025

È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui sono dedotte carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, anche in presenza di parti civili, non potendosi ritenere che tale circostanza, in difetto di altre specifiche ragioni, integri di per sé un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo penale. (In motivazione, la Corte, a titolo esemplificativo, ha indicato quale specifica ragione che impone la prosecuzione del processo, la necessità di decidere in ordine alla confisca).

Cass. pen. n. 29228/2025

L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 21276/2025

Una sentenza di assoluzione riguardante reati puniti con pena alternativa, come la frode nell'esercizio del commercio, è soggetta alle limitazioni di impugnabilità ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tuttavia, il Procuratore generale può comunque impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 18986/2025

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in presenza di una "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l'erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 42357/2024

In tema di reati di competenza del giudice di pace, sussiste l'interesse dell'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore generale distrettuale, a impugnare la sentenza con la quale il tribunale in grado di appello ha dichiarato la non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora difettino i presupposti della tenuità ovvero le ragioni di inoperatività della norma da ultimo citata. (Fattispecie in cui la persona offesa si era opposta alla pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto).

Cass. pen. n. 45407/2024

In genere. In tema di impugnazioni, il procuratore europeo delegato, in quanto titolato a esperire qualsiasi rimedio previsto dal codice di procedura penale, è legittimato a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti in cui abbia svolto indagini.

Cass. pen. n. 26147/2024

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).

Cass. pen. n. 33365/2024

In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 13081/2024

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).

Cass. pen. n. 40373/2023

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).

Cass. pen. n. 29083/2023

Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la mancata attivazione, in presenza di dichiarazioni "de relato", della sequenza procedimentale prevista dall'art. 195, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. per l'escussione delle fonti dirette nominativamente indicate nel corso della deposizione.

Cass. pen. n. 21716/2023

In tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 3497/2022

In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria, il proscioglimento nel merito prevale sulla estinzione del reato per morte sopravvenuta dell'imputato, sia per il valore prioritario da attribuire alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma secondo, Cost., sia perché alla dichiarazione della predetta causa estintiva non conseguono effetti liberatori, quanto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Cass. pen. n. 14840/2022

In tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova.

Cass. pen. n. 54693/2018

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – disposizione inserita dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.

Cass. pen. n. 29529/2009

Il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rinnovare gli effetti che si assumono pregiudizievoli. (Fattispecie in cui si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento di una decisione di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato).

Cass. pen. n. 46520/2003

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche per saltum, contro le sentenze del giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualità di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d'appello, dal momento che il termine «pubblico ministero» adoperato dall'art. 36 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, è riconosciuto il potere di impugnare.

Cass. pen. n. 40121/2002

Nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, non trova applicazione l'art. 36, relativo ai casi di appello del pubblico ministero contro le sentenze del giudice di pace, in quanto tale norma non è richiamata dalle disposizioni transitorie di cui agli artt. 63 e 64 del citato decreto legislativo; ne consegue, che la sentenza di primo grado di proscioglimento per il reato di guida in stato di ebbrezza, che deve ritenersi punito con pena alternativa, è inappellabile a norma dell'art. 293 comma 3 c.p.p. e, quindi, ricorribile in cassazione ex art. 608 comma 1.

Cass. pen. n. 1119/1999

La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 nel giudizio di cognizione. Ed invero, l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo.

Cass. pen. n. 3987/1998

Il procuratore generale presso la corte d'appello, contrariamente a quanto è stabilito in relazione alle sentenze dagli artt. 594 e 608 c.p.p., non è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, non avendo egli un potere di surroga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nell'esercizio del potere di impugnazione, nei riguardi del rappresentante del pubblico ministero che esercita le funzioni requirenti presso la pretura.

Cass. pen. n. 23/1997

Legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale che decida sull'istanza di riesame avanzata nei confronti di provvedimento del pretore è solo il P.M. presso il tribunale, e non anche quello presso la pretura.

Cass. pen. n. 6411/1996

Non è configurabile un interesse del P.M., che abbia espresso il consenso all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ad eccepire le nullità della sentenza applicativa della pena concordata, fatta eccezione per quelle che inficiano la richiesta di patteggiamento e il consenso ad essa.

Cass. pen. n. 774/1996

Il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, sia per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo.

Cass. pen. n. 900/1994

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dal pretore, giacché il relativo potere di impugnazione delle sentenze pretorili è attribuito esclusivamente, ai sensi dell'art. 608, primo e terzo comma, c.p.p., rispettivamente al procuratore generale presso la corte d'appello ed al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale.

Cass. pen. n. 2899/1993

Il pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel giudizio di primo grado può partecipare al successivo grado di giudizio quando il procuratore generale abbia così stabilito, ai sensi del comma terzo dell'art. 570 c.p.p., ma anche in tal caso non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice d'appello.

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