(massima n. 2)
La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore delia Repubblica in merito all'impugnazione delia sentenza. L'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento ex art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado. In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.