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Articolo 596 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Giudice competente

Dispositivo dell'art. 596 Codice di procedura penale

1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello(1).

2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428(2), sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari(3), decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 202, del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a seguito della istituzione del giudice unico, che quindi ha automaticamente eliminato ogni riferimento al giudice competente a decidere sull'appello avverso i provvedimenti emessi dal pretore e al giudice competente a decidere sull'appello avverso i provvedimenti del G.I.P. presso la pretura.
(2) La clausola di riserva si riferisce al ricorso per Cassazione (art. 428, comma 3) proponibile dalla parte offesa dal reato per le ipotesi di nullità indicati dall'art. 419, comma 7 (avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza preliminare con la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio) e al ricorso per saltum da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato (art. 428, comma 4), nonché all'ipotesi di inappellabilità della sentenza (art. 428, comma 5).
(3) Ll'art. 202, del D.lgs. 19 febbraio 1998 ha eliminato le parole "presso il tribunale".

Ratio Legis

La norma è diretta ad individuare il giudice competente ai fini dell'appello.

Spiegazione dell'art. 596 Codice di procedura penale

La norma in esame definisce semplicemente la competenza del giudice d'appello, a seconda delle varie ipotesi.

Così, sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte d'appello.

Competente per l'appello contro le sentenze della corte d'assise (la quale giudica ex art. 5 sui più gravi delitti di sangue, nonché su quelli di più elevato allarme sociale) è invece la corte di assise di appello.

Da ultimo, il comma 3 prevede che, salvo quanto previsto dall'art. 528 in tema di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, sulle sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari decidono rispettivamente la corte di appello o la corte di assise di appello, in questo caso rispettando come sopra la ripartizione di competenza delineata dall'articolo 5 c.p.p..

Massime relative all'art. 596 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 31673/2017

Per i delitti di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen (rispettivamente riduzione in schiavitù e tratta di persone) la competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità.

Cass. pen. n. 32322/2015

Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett.b), cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione.

In tema di competenza, allorquando due o più procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte di Assise di appello, anche ove ne sia disposta successivamente la separazione, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 17, comma primo bis, cod. pen. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Messina, 14/01/2014).

Cass. pen. n. 27343/2013

Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.

Cass. pen. n. 37087/2010

È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modifica dell'art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l'azione penale era stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l'art. 5 c.p.p.).

Cass. pen. n. 6308/2010

Per il delitto di riduzione in schiavitù la cui permanenza sia cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 2003 n. 228 (misure contro la tratta di persone) la quale ne ha devoluto la cognizione al giudizio del tribunale in composizione collegiale in relazione ai fatti commessi successivamente a quella data, la competenza in appello, che ha carattere funzionale, appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. (Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 24/11/2008).

Cass. pen. n. 10248/1997

Qualora la corte di appello, investita di gravame avverso sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari all'esito di giudizio abbreviato, avente ad oggetto anche reati di competenza della corte di assise, connessi con altri di competenza del tribunale, abbia dichiarato la propria incompetenza, in favore della corte di assise di appello, ai sensi dell'art. 596, comma 3, c.p.p., soltanto con riguardo ai primi di detti reati, trattenendo il giudizio per gli altri, tale statuizione non può essere più rimessa in discussione, ove l'incompetenza derivante anche per i reati di competenza del tribunale dall'esistenza della connessione non sia stata eccepita, in applicazione del principio dettato dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (operante anche nel giudizio di appello, in forza del richiamo di cui all'art. 598 stesso codice), subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti in appello.

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