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Capo I
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Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Capo I - Codice di procedura civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
[Aggiornato al 02/03/2024]
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Sezione I - Degli atti in generale
Art. 121 — Libertą di forme. Chiarezza e sinteticitą degli atti.
Art. 122 — Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete
Art. 123 — Nomina del traduttore
Art. 124 — Interrogazione del sordo e del muto
Art. 125 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Art. 126 — Contenuto del processo verbale
Sezione II - Delle udienze
Art. 127 — Direzione dell'udienza
Art. 127 bis — Udienza mediante collegamenti audiovisivi
Art. 127 ter — Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
Art. 128 — Udienza pubblica
Art. 129 — Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
Art. 130 — Redazione del processo verbale
Sezione III - Dei provvedimenti
Art. 131 — Forma dei provvedimenti in generale
Art. 132 — Contenuto della sentenza
Art. 133 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 134 — Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza
Art. 135 — Forma e contenuto del decreto
Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni
Art. 136 — Comunicazioni
Art. 137 — Notificazioni
Art. 138 — Notificazione in mani proprie
Art. 139 — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Art. 140 — Irreperibilitą o rifiuto di ricevere la copia
Art. 141 — Notificazione presso il domiciliatario
Art. 142 — Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
Art. 143 — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Art. 144 — Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Art. 145 — Notificazione alle persone giuridiche
Art. 146 — Notificazione a militari in attivitą di servizio
Art. 147 — Tempo delle notificazioni
Art. 148 — Relazione di notificazione
Art. 149 — Notificazione a mezzo del servizio postale
Art. 149 bis — Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario
Art. 150 — Notificazione per pubblici proclami
Art. 151 — Forme di notificazione ordinate dal giudice