Analogamente a quanto previsto dall’
art. 298 del c.p.c. (relativo alla sospensione del
processo ordinario di cognizione), durante il periodo di sospensione del processo di esecuzione non può essere compiuto alcun atto esecutivo, salvo quelli eventualmente adottati dal
giudice.
Si tratta, ovviamente, di un divieto rivolto al
creditore, al quale viene proibito di proseguire nell’
azione esecutiva.
Occorre tuttavia precisare che la sospensione ha
efficacia ex nunc, e come tale non è in grado di incidere sulla validità ed efficacia degli
atti esecutivi già compiuti.
Non rientrano nel divieto previsto dalla norma in esame gli atti urgenti e quelli che svolgono una funzione conservativa o di amministrazione dei beni pignorati (ne sono un esempio la sostituzione del
custode, la vendita dei beni deteriorabili o la
conversione del pignoramento, i quali possono essere disposti dal giudice secondo quanto previsto dallo stesso art. 626).
La regola qui dettata opera non solo nell'ipotesi in cui la sospensione è disposta dal giudice dell'esecuzione, ma anche nel caso in cui è prevista dalla legge; essa, inoltre, non è incompatibile con una sospensione parziale del processo esecutivo, per altra parte destinato a proseguire (è questo il caso di opposizione all'esecuzione con la quale si fa valere l'
impignorabilità di alcuni soltanto dei beni pignorati, o ancora all'
opposizione di terzo all'esecuzione con la quale si rivendica il diritto di proprietà di una parte dei beni soggetti a pignoramento).
Per quanto concerne le modalità di reazione del
debitore alla pretesa del creditore di dare impulso al processo esecutivo sospeso, parte della dottrina attribuisce allo stesso il potere di proporre opposizione all'esecuzione, mentre altra parte lo onera dell'
opposizione agli atti esecutivi.
La conclusione che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ove il creditore mostri la sua intenzione di proseguire il processo esecutivo è confermata dall'idoneità del provvedimento di sospensione a determinare l'estinzione del pignoramento e, dunque, la chiusura del processo esecutivo in corso.
Occorre infine evidenziare che la sospensione del processo esecutivo riguarda solo l'
iter procedurale in cui essa viene disposta dal giudice dell'esecuzione, con lka conseguenza che non può ritenersi impedito il compimento di ulteriori procedimenti esecutivi promossi sulla base del medesimo titolo.