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Articolo 298 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della sospensione

Dispositivo dell'art. 298 Codice di procedura civile

Durante la sospensione [295, 296 c.p.c.] non possono essere compiuti atti del procedimento (1).

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Note

(1) Gli atti compiuti dal giudice o dalle parti nel corso del periodo di sospensione sono inefficaci.
Si ritiene, tuttavia possibile, che il giudice possa adottare provvedimenti urgenti (secondo comma dell'art. 48 del c.p.c.).
L'art.669quater, secondo comma, c.p.c. prevede espressamente come ammissibile l'istanza di provvedimenti cautelari durante la sospensione del processo.

Ratio Legis

La sospensione non è altro che un arresto temporaneo del processo, durante il quale la lite è giuridicamente pendente, ma praticamente tutte le attività sono paralizzate. Non si possono nemmeno impugnare le sentenze, essendone sospesi i termini.
Dal punto di vista sostanziale, la prescrizione interrotta con l'instaurazione del giudizio (art. 2943 del c.c.) non ricomincia a correre durante il periodo di sospensione.

Spiegazione dell'art. 298 Codice di procedura civile

La norma in esame stabilisce cosa accade durante il periodo di quiescenza del processo, determinatosi in seguito alla dichiarazione di sospensione.
Viene, infatti, posto un divieto di ordine pubblico al compimento di atti processuali, il quale scatta con l'ordinanza che dispone la sospensione.
Si ritiene che tale divieto abbia carattere assoluto, precludendo il compimento di qualsivoglia atto, a prescindere dalla tipologia, natura e portata (esso, dunque, vale sia per gli atti di natura e portata decisoria, che costituiscano esercizio del potere di decisione sostanziale da parte del giudice, sia per gli atti di impulso processuale).

Il compimento di atti processuali in violazione del divieto sancito dalla norma ne determina la nullità, ai sensi del secondo comma dell’art. 156 del c.p.c., dovendosi tali atti considerare inidonei al raggiungimento dello scopo.

La norma stabilisce anche che la sospensione determina l'interruzione dei termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto che, ex art. 297 del c.p.c., può essere pronunciato dal giudice.
I termini cominceranno a decorrere ex novo, senza che il nuovo periodo si sommi a quello decorso in precedenza.

Dalla lettura di questa stessa norma, poi, se ne deduce che sono ammissibili eccezioni al divieto da essa posto, e precisamente:
  1. facendo ricorso alla tutela cautelare;
  2. a seguito di concessione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorizzazione al compimento di atti urgenti.

Il secondo comma dell’art. 669 quater del c.p.c. prevede la possibilità di pronuncia di provvedimenti cautelari anche durante la sospensione e l'interruzione del processo, mentre l’art. 699 del c.p.c. ammette che venga espletata l'istruzione probatoria preventiva.

Circa la possibilità di ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti, questa trova il suo fondamento nel secondo comma dell’art. 48 del c.p.c., il quale si considera espressione di un principio generale, applicabile ad ogni fattispecie di sospensione.

Massime relative all'art. 298 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6512/2014

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. — posto in essere malgrado la pednenza di impugnazione avverso la suddetta decisione — innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo al corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.

Cass. civ. n. 21109/2013

Lo stato di sospensione del processo (nella specie, per effetto di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una questione interpretativa di norme comunitarie) non preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, perché non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quest'ultimo, non è di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito. (Dichiara inammissibile).

Cass. civ. n. 3718/2013

Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma, c.p.c., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.

Cass. civ. n. 12790/2012

Quando il processo sospeso viene proseguito, le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità, quand'anche non dovessero comparire in udienza, e non possono perciò essere dichiarate contumaci.

Cass. civ. n. 4427/2004

L'articolo 298 c.p.c., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso.

Cass. civ. n. 5779/1990

Ove il giudizio, instaurato dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento, sia sospeso per la pendenza di un procedimento penale, il divieto sancito dall'art. 298 c.p.c. di compiere, durante la sospensione, atti del procedimento non impedisce l'emanazione di provvedimenti d'urgenza, di reintegra nel posto di lavoro, essendo questi diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito, dalla quale restano assorbiti; in tal ipotesi legittimamente il giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza può fissare il termine per la riassunzione del giudizio a partire dalla data di definizione del procedimento penale, disponendo in tal modo (implicitamente) la riunione del procedimento cautelare a quello ordinario. Né per tale circostanza il provvedimento — che ha natura di ordinanza — può qualificarsi sentenza (autonomamente impugnabile) che ricorre solo quando il provvedimento del giudice risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia.

Cass. civ. n. 3523/1979

Gli atti processuali compiuti durante la sospensione del processo dovuta alla pendenza di istanza di ricusazione del giudice sono affetti da nullità, in quanto, a norma dell'art. 298 c.p.c., durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; tuttavia, la nullità che colpisce tali atti è insanabile e travolge anche gli atti compiuti prima della proposizione dell'istanza di ricusazione solo nell'ipotesi in cui questa sia accolta, poiché in tal caso la nullità deriva da un vizio relativo alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.); se invece l'istanza di ricusazione viene respinta, la nullità può essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, e cioè se esso sia stato compiuto col rispetto delle regole del contraddittorio. Ne deriva che la pronuncia e il deposito del lodo in pendenza dell'istanza di ricusazione di un arbitro non sono viziati da nullità nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia respinta, trattandosi di atti che non richiedevano alcuna specifica attività delle parti.

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