Il procuratore legale (1), che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore (2).
Note
(1)
Dato che l'Albo dei procuratori legali è stato soppresso dalla L. 24-2-1997, n. 27, per procuratore legale deve intendersi l'avvocato nel suo svolgimento di funzioni procuratorie in udienza (si cfr.
83).
(2)
Come l'aggiudicazione diretta anche quella per persona da nominare a favore del procuratore risulta provvisoria e non definitiva, potendo essere presentate offerte successive all'incanto ai sensi dell'art.
584.