(massima n. 1)
Il procedimento di espropriazione — se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti — è retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c., la quale trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nell'aggiudicazione, sicché fino a tale momento può sempre essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. Pertanto il giudice dell'esecuzione può modificarla anche nella parte che concerne la cauzione, senza che sia prevista alcuna pubblicità del provvedimento quando, come nella specie, la modifica sia contenuta nello stesso verbale di vendita, di cui chi non sia stato presente all'incanto prende conoscenza con la lettura del verbale, che è in ogni caso indispensabile al fine di conoscere il prezzo raggiunto dall'incanto. (Fattispecie anteriore all'approvazione della modifica di cui all'art. 584 c.p.c., con la quale è stato espressamente previsto il raddoppio della cauzione da parte dell'offerente in aumento di sesto).