(massima n. 1)
Le disposizioni date dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 576 c.p.c., con il provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullità; ne consegue che, qualora il giudice, nonostante le irregolarità del provvedimento suddetto, proceda oltre nell'esecuzione ed emetta ordinanza di aggiudicazione, è ammissibile la successiva formale opposizione al detto atto, traducendosi i vizi del procedimento in vizi della vendita. Ciò comporta l'inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2929 c.c., dato che la preclusione delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, stabiliti in detta norma, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti anteriori, che della vendita costituiscano il presupposto.