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Articolo 572 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deliberazione sull'offerta

Dispositivo dell'art. 572 Codice di procedura civile

(1) Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti (2).

Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell' art. 588.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006, e da ultimo dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(2) Entro il termine di venti giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta, il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Infatti, se la data fosse fissata dopo tale termine, l'udienza di comparizione perderebbe di significato poiché l'offerente potrebbe revocare, in ogni momento, la propria offerta.

Spiegazione dell'art. 572 Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di sentire le parti ed i creditori iscritti non intervenuti sull'offerta.

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), c.d. “decreto giustizia per la crescita”, ha modificato la norma in esame sostituendo il secondo e il terzo comma.

Il decreto di riforma prevede che la decisione sull'offerta debba essere senz'altro accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato nell'ordinanza di vendita (prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/2015 era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile).
Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita qualora ritenga che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione.

Non è più necessario che l'offerta sia superiore al valore dell'immobile, aumentato di un quinto, per la vendita del bene.

Massime relative all'art. 572 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24570/2018

In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilitą di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilitą delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la paritą di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse.

Cass. civ. n. 7267/2012

La previsione di cui all'art. 572, terzo comma, c.p.c., la quale vieta al giudice dell'esecuzione di procedere alla vendita se, in presenza di un'offerta inferiore al valore dell'immobile, vi si opponga il creditore procedente, č dettata unicamente a tutela di quest'ultimo. Ne consegue che il debitore esecutato č privo di interesse ex art. 157, secondo comma, c.p.c., a dolersi della violazione di essa.

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