(1) Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti (2).
Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell' art. 588.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Note
(1)
Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006, e da ultimo dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(2)
Entro il termine di venti giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta, il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Infatti, se la data fosse fissata dopo tale termine, l'udienza di comparizione perderebbe di significato poiché l'offerente potrebbe revocare, in ogni momento, la propria offerta.