(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 572, terzo comma, c.p.c., la quale vieta al giudice dell'esecuzione di procedere alla vendita se, in presenza di un'offerta inferiore al valore dell'immobile, vi si opponga il creditore procedente, č dettata unicamente a tutela di quest'ultimo. Ne consegue che il debitore esecutato č privo di interesse ex art. 157, secondo comma, c.p.c., a dolersi della violazione di essa.