(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilitą di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilitą delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la paritą di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse.