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Articolo 532 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita a mezzo di commissionario

Dispositivo dell'art. 532 Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione(1) dispone la vendita [art. 159 delle disp. att. c.p.c., art. 167 delle disp. att. c.p.c.] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169 sexies delle disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario(2)(5).

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore [68; disp. att. 161] dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione [119; disp. att. 86]. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (5).

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [539](3)(4).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione» ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(2) Tale comma è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Lo scopo di tali modifiche si riscontra nella maggiore attitudine delle vendite a mezzo commissionario di garantire degli utili risultati alle procedure esecutive e rappresenta il netto favore del legislatore per questa tipologia di vendita.
L'affidamento dei beni pignorati all'istituto vendite giudiziarie è l'ipotesi normale e non richiede, per espressa previsione normativa, alcuna motivazione. Diversamente, nel caso in cui la vendita sia affidata ad un soggetto specializzato nel settore di competenza ma diverso da un istituto giudiziario sarà necessario un provvedimento all'uopo (ipotesi che si verifica quando la procedura esecutiva ha ad oggetto dei beni di particolare natura che richiede delle competenze specifiche di cui gli istituti giudiziari sono privi).
(3) In vista dell'eventuale vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lui fissato, il giudice può imporre al commissionario di prestare idonea cauzione all'atto della nomina. Inoltre, se il commissionario effettua la vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo può ordinargli il pagamento della differenza di prezzo.
(4) In assenza di specifica disciplina al commissionario si applicano le disposizioni relative al contratto di commissione (si vedano gli artt.1731 c.c.). Da questo deriva che il commissionario deve adempiere al proprio incarico utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, il commissionario è l'unico soggetto responsabile del risultato delle operazioni, anche nel caso di inadempienza dell'acquirente a cui il bene sia stato venduto a credito.
(5) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132, e infine dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59, in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Spiegazione dell'art. 532 Codice di procedura civile

In conformità a quanto stabilito in generale dall'art. 503 del c.p.c., la norma in esame chiarisce espressamente l'equivalenza tra la vendita forzata tramite commissionario e quella senza incanto.

Viene infatti previsto che il giudice dell'esecuzione può disporre indifferentemente la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.
L’ipotesi normale è che le cose pignorate vengano affidate all’istituto vendite giudiziarie, nel qual caso non è richiesta, per espressa previsione normativa, alcuna motivazione.
Diversamente, nel caso in cui la vendita sia affidata ad un soggetto specializzato nel settore di competenza, ma diverso da un istituto giudiziario (ipotesi che si verifica quando la procedura esecutiva ha ad oggetto beni di particolare natura che richiede delle competenze specifiche di cui gli istituti giudiziari sono privi), sarà necessario un provvedimento all'uopo.

Nello stesso provvedimento con cui la vendita viene affidata al commissionario il giudice, dopo avere sentito, ove occorra, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene da vendere, dovrà:
  1. fissare il prezzo minimo della vendita e l'importo globale al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita. Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato
  2. fissare il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita
  3. stabilire i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale, non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
Nel momento in cui gli atti vengono restituiti in cancelleria, il giudice, se non vi sono istanze di integrazione del pignoramento, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di infruttuosità dell’espropriazione forzata.

Con lo stesso provvedimento può anche imporre al commissionario il versamento, all’atto della nomina, di una cauzione, e ciò in vista dell'eventuale vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lui fissato.
Inoltre, se il commissionario effettua la vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo può ordinargli il pagamento della differenza di prezzo.

Poiché non viene qui dettata una specifica disciplina, si ritiene che al commissionario debbano applicarsi le disposizioni dettate dal codice civile per il contratto di commissione (artt. 1731 e ss. c.c.).
In applicazione di tali norme, dunque, il commissionario è tenuto ad adempiere al proprio incarico utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e deve ritenersi l'unico soggetto responsabile del risultato delle operazioni, anche nel caso di inadempienza dell'acquirente a cui il bene sia stato venduto a credito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 532 Codice di procedura civile

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Barbara S. chiede
mercoledģ 08/07/2020 - Veneto
“Buongiorno, a dicembre 2018 ho partecipato ad un asta mobiliare a mezzo commissionario dove mi aggiudicavo una casetta modulare pre-assemblata e smontabile tramite in sistema di cerniere.<br />
Ho prontamente pagato l'I.V.G ma da allora il giudice non mi ha permesso di ritirare l'oggetto.<br />
E' successo infatti che prima l' IVG non ha pagato il tribunale, poi l'IVG risulta aver pagato ma ora il custode non riesce a liberare l'area neanche con l'intervento delle forze dell'ordine.<br />
Cosa posso fare per annullare il mio acquisto e riavere almeno parte di quanto pagato??<br />
Attendo Vostre,<br />
cordiali saluti”
Consulenza legale i 14/07/2020
La vendita conclusa a mezzo di commissionario rientra a tutti gli effetti nel novero della vendita forzata, disciplinata dagli artt. 2919 ss. c.c.
Sebbene il commissionario debba essere considerato come un ausiliario dell'autorità giudiziaria ex art. 68 del c.p.c., ciò non impedisce di dover riconoscere che in tale forma di vendita venga utilizzato, per il compimento di una pubblica funzione, un contratto di diritto privato.
In altri termini, la vendita compiuta dal commissionario è un atto che ha la natura, le caratteristiche e gli effetti di un ordinario atto negoziale di compravendita di un bene mobile.

In forza del provvedimento previsto dall’art. 532 c.p.c. e con il quale viene disposta tale forma di vendita, al commissionario vengono normalmente affidati i beni mobili oggetto del processo di espropriazione, e ciò al fine di massimizzare il ricavato e di accelerare i tempi della vendita forzata (è il cancelliere o, se nominato ex art. 520 del c.p.c., il custode a provvedere alla consegna delle cose).
Da quando riceve la disponibilità materiale delle cose mobili, il commissionario assume la funzione di custode ed a tale titolo è responsabile della loro conservazione.

Come è stato osservato da attenta dottrina, il nuovo testo del 1° co. della disposizione in commento (ove si stabilisce che le cose pignorate "devono" essere affidate) ribadisce l'obbligatorietà della sottrazione dei beni pignorati al debitore esecutato, già prescritta apertamente dall’ultimo comma dell'art. 521 del c.c., obbligatorietà a cui è consentito derogare soltanto se i beni oggetto della vendita siano difficilmente trasportabili.

Questo è proprio ciò che è accaduto nel caso di specie, non avendo l’istituto vendite giudiziarie provveduto a sottrarre preventivamente i beni acquisiti all’attivo fallimentare ed assoggettati alla procedura di vendita forzata, sicuramente a causa della difficoltà di asportare gli stessi.
A questo punto, per cercare di capire quali effetti siano potuti derivare dal verbale di aggiudicazione, si rende necessario esaminare le norme sopra richiamate, ossia gli artt. 2919 e ss. c.c., relativi alla vendita forzata in generale.

In particolare, l’art. 2919 del c.c. si occupa dell’effetto traslativo di tale vendita, disponendo che “La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione”.
In ordine al momento in cui si verifica l'effetto traslativo, deve tenersi distinta la vendita forzata di mobili da quella di immobili.
La prima avviene per contanti, senza necessità di un titolo formale di trasferimento, il quale si verifica, dopo l'aggiudicazione, con il regolare e integrale pagamento del prezzo.
Nel caso della vendita forzata immobiliare, invece, il momento dell'aggiudicazione non coincide con quello del pagamento, che deve avvenire entro un termine fissato dal giudice (artt. 574 e 576 c.p.c.): solo dopo il versamento del prezzo, il giudice, ex art. 586 del c.p.c., pronuncia un titolo formale, ossia il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario del bene espropriato, il quale vale come titolo per la trascrizione e per il rilascio (solo con l'emanazione di questo provvedimento giudiziale si verifica il passaggio di proprietà).

Non si è mai dubitato del fatto che la norma in esame non possa trovare applicazione in ogni ipotesi di vendita giudiziale, e pertanto si ritiene concordemente che, trattandosi sempre di una forma di tutela giurisdizionale di diritti di crediti, questa disciplina operi anche per le vendite, come quella in esame, attuate nelle procedure concorsuali.

Il successivo art. 2921 del c.c., disciplina l’ipotesi in cui l’acquirente della cosa espropriata subisca l’evizione del bene, prevedendo appositi rimedi, quali il diritto di ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, ovvero, se la distribuzione è già avvenuta, il diritto di ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo.

Tale disposizione attiene sia agli immobili che ai mobili (iscritti o meno nei pubblici registri) e trova la sua giustificazione nel fatto che si è ritenuto necessario accordare in qualche modo tutela in favore dell’aggiudicatario, non essendo applicabili nei suoi confronti le regole dettate per la vendita volontaria in tema di garanzia per l'evizione per il caso in cui il terzo proprietario o titolare di altri diritti reali sul bene acquistato in vendita forzata decida di agire in rivendica ex art. 948 del c.c..

Una volta analizzata la disciplina generale applicabile alla fattispecie in esame, si tratta adesso di esaminare la posizione dell’aggiudicatario.
Come si è detto, costituendo oggetto di vendita un bene mobile, l’effetto traslativo si è prodotto in forza dello stesso verbale di aggiudicazione dell’11 dicembre 2018, dovendosi far coincidere con il versamento integrale del prezzo di vendita (così dispone il primo comma dell’art. 533 c.p.c.)
Tale verbale costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo per ottenere la consegna del bene acquistato da parte di colui che ne ha la custodia, ossia nel caso di specie il curatore fallimentare.
Pertanto, ciò di cui ci si può avvalere è soltanto la procedura di esecuzione forzata per consegna o rilascio disciplinata dagli artt. 605 e ss. c.p.c., dovendosi provvedere alla notifica del verbale di aggiudicazione in forma esecutiva, unitamente all’atto di precetto.
Trascorsi dieci giorni dalla notifica del precetto, sarà possibile ottenere coattivamente, ossia mediante l’ausilio dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente e, sicuramente, delle forze dell’ordine, la consegna di quella casetta.

Non sussistono i presupposti, invece, per ottenere una restituzione, anche parziale, del prezzo di acquisto, in quanto ciò sarebbe possibile soltanto qualora dovesse subirsi l’evizione del bene acquistato, conformemente a quanto disposto dall’art. 2921 c.c. sopra richiamato.
Allo stato attuale sussiste soltanto una difficoltà oggettiva di accedere sul luogo in cui si trova il bene da asportare, difficoltà superabile, almeno sotto un profilo meramente teorico, facendo ricorso agli strumenti di esecuzione forzata previsti dal codice di procedura civile.


Simona S. chiede
sabato 24/09/2016 - Sardegna
“Buongiorno,
ho una esecuzione immobiliare in corso che và avanti dal 1997dove alla data odierna sono state fatte già 10 aste andate tutte deserte, vorrei sapere se il nuovo decreto legge sulle esecuzioni immobiliare si può applicare anche al mio caso e quindi chiedere al giudice la chiusura del procedimento

Consulenza legale i 08/10/2016
La risposta è negativa.
Infatti, il d.l. 3/5/2016 n. 59 (entrato in vigore il 4/5/2016), che ha modificato in parte il processo esecutivo, prevede un numero massimo di esperimenti di vendita per la sola vendita senza incanto, ai sensi dell’art. 532 c.p.c. Nulla infatti cambia con riguardo alla vendita con incanto (la c.d. vendita all’asta, nel gergo comune), per la quale non si riscontrano modifiche da parte del d.l. sopra citato.

Potrebbe fare al caso suo un’ordinanza del Tribunale di Napoli del 23/1/2014.
Con tale pronuncia, i giudici hanno stabilito che sarebbe assolutamente ingiusto ed inaccettabile un ulteriore ribasso del prezzo dopo l’esperimento infruttuoso di diverse aste, tutte andate deserte. Infatti, qualora l’immobile continui ad essere invenduto, un nuovo ribasso del prezzo comporterebbe la sostanziale svendita dell’immobile pignorato.
Così, in tali casi, secondo il Tribunale di Napoli (e anche per il Tribunale di Roma, sez. Ostia, sentenza 9/5/2013), quando i prezzi raggiunti a seguito di diverse aste andate deserte diventino irrisori, l’esecuzione forzata dovrebbe essere dichiarata improcedibile e, quindi, estinta.
Allo stesso modo l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. stabilisce che “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
In altre parole, una volta accertato che il prezzo dell’immobile è diventato irrisorio (cosa peraltro assolutamente immaginabile, vista la data di inizio dell’esecuzione nel 1997), sarebbe possibile invocare l’art. 164 disp. att. c.p.c. e chiedere – quindi – la chiusura anticipata del processo esecutivo.