Il giudice dell'esecuzione(1) dispone la vendita [art. 159 delle disp. att. c.p.c., art. 167 delle disp. att. c.p.c.] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169 sexies delle disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario(2)(5).
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore [68; disp. att. 161] dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione [119; disp. att. 86]. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (5).
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [539](3)(4).
Note
L'affidamento dei beni pignorati all'istituto vendite giudiziarie è l'ipotesi normale e non richiede, per espressa previsione normativa, alcuna motivazione. Diversamente, nel caso in cui la vendita sia affidata ad un soggetto specializzato nel settore di competenza ma diverso da un istituto giudiziario sarà necessario un provvedimento all'uopo (ipotesi che si verifica quando la procedura esecutiva ha ad oggetto dei beni di particolare natura che richiede delle competenze specifiche di cui gli istituti giudiziari sono privi).