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Articolo 507 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma dell'assegnazione

Dispositivo dell'art. 507 Codice di procedura civile

L'assegnazione(1) si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.] (2).

Note

(1) In tema di assegnazione, l'orientamento dottrinale prevalente configura l'assegnazione come un mero atto del procedimento esecutivo. Di conseguenza, l'assegnazione può essere impugnata mediante l'opposizione agli atti esecutivi (v.617c.p.c.).
In relazione all'effetto traslativo dell'assegnazione, esso si verifica, nell'assegnazione satisfattiva (v.505 c.p.c.), al momento della pronunzia dell'ordinanza; nell'assegnazione-vendita (v.506 c.p.c.), invece si verifica: al momento del pagamento del prezzo in caso di assegnazione di mobili, al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento in caso di assegnazione di immobili. Anche per l'assegnazione mista bisogna tenere in considerazione il decreto di trasferimento, essendo quest'ultimo necessario in relazione al pagamento del conguaglio.
(2) L'ordinanza con cui viene disposta l'assegnazione deve indicare l'assegnatario, il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore espropriato, l'eventuale terzo proprietario, il bene assegnato ed il prezzo di assegnazione.
Inoltre, si tratta di un'ordinanza immediatamente esecutiva ed in quanto tale non è revocabile dal giudice dell'esecuzione. Infine, è impugnabile solamente con l'opposizione agli atti esecutivi (v. 617), poiché non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost..

Spiegazione dell'art. 507 Codice di procedura civile

L'assegnazione deve esser disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale deve indicare:
a) l'assegnatario;
b) il creditore pignorante;
c) i creditori intervenuti;
d) il debitore ed eventualmente il terzo proprietario;
e) il bene assegnato;
f) il prezzo di assegnazione.

Tale ordinanza ha efficacia immediatamente esecutiva e come tale non è revocabile dal giudice.

Tuttavia, poiché costituisce pur sempre atto del procedimento esecutivo, avverso la stessa è possibile esperire lo strumento della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c. (non è, invece, ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.).

Massime relative all'art. 507 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13112/2017

L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.

Cass. civ. n. 5845/1981

L'inesistenza giuridica del provvedimento di assegnazione emesso nel corso del procedimento esecutivo — la quale, a differenza della semplice nullità, è deducibile anche dopo la scadenza del termine di cinque giorni fissato dall'art. 617 c.p.c. — ricorre allorché l'atto sia strutturato in modo da non presentare alcuna rispondenza con il modello normativo (artt. 507, 508, 530 e 590 c.p.c.) ed è, pertanto, da escludere nel caso in cui, nonostante la configurabilità di determinate violazioni di legge, sussistano la potestas decidendi dell'organo che ha emesso il provvedimento e la manifestazione di volontà diretta a fargli conseguire gli effetti propri della fattispecie legale.

Cass. civ. n. 98/1952

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, adito per l'assegnazione di un credito pignorato, pronuncia detta assegnazione, rigettando «perché defatigatoria» l'eccezione del debitore pignorato diretta a contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, conserva forma e sostanza di ordinanza ex art. 507 c.p.c. e non è soggetta a regolamento di competenza; il provvedimento, infatti, per quanto attiene all'eccezione si esaurisce in una mera constatazione della improponibilità di questa in sede di assegnazione, e della sua inefficacia in astratto a paralizzare l'assegnazione stessa, e non contiene, anche se risulta già instaurata e pendente in altra sede opposizione all'esecuzione, alcuna pronuncia implicita sulla competenza per litispendenza o connessione.

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