L'assegnazione(1) si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.] (2).
Note
In relazione all'effetto traslativo dell'assegnazione, esso si verifica, nell'assegnazione satisfattiva (v.505 c.p.c.), al momento della pronunzia dell'ordinanza; nell'assegnazione-vendita (v.506 c.p.c.), invece si verifica: al momento del pagamento del prezzo in caso di assegnazione di mobili, al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento in caso di assegnazione di immobili. Anche per l'assegnazione mista bisogna tenere in considerazione il decreto di trasferimento, essendo quest'ultimo necessario in relazione al pagamento del conguaglio.
Inoltre, si tratta di un'ordinanza immediatamente esecutiva ed in quanto tale non è revocabile dal giudice dell'esecuzione. Infine, è impugnabile solamente con l'opposizione agli atti esecutivi (v. 617), poiché non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost..