Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.] (1).
Se sono intervenuti altri creditori [498, 499], l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo fra tutti (2).
Note
(1)
La norma in esame disciplina l'assegnazione satisfattiva o in solutum, caratterizzata dal fatto che al creditore assegnatario viene assegnato il bene pignorato senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfazione del proprio credito. Qualora il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario, quest'ultimo dovrà versare una somma pari alla differenza, detta conguaglio, dando luogo all'assegnazione mista.
(2)
Nell'ipotesi in cui accanto al creditore procedente intervengano altri creditori, ai fini dell'assegnazione è richiesto anche il loro consenso, espresso personalmente dai creditori stessi o da un loro mandatario speciale, oralmente in udienza o con atti scritti notificati alle altre parti. Ove l'assegnazione avvenga in difetto di tale consenso, potrà essere esperita opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 del c.p.c..