Le domande e le istanze (1)(2) che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso negli altri casi [disp. att. 38-43](3).
Note
(1)
Le domande e le istanze previste dalla norma in commento rivestono la forma orale se presentate in udienza e quella del ricorso scritto se presentate fuori udienza. Si tratta di domande ed istanze che sono del tutto generiche e tendono a sollecitare i poteri direttivi ed ordinatori del giudice dell'esecuzione.
(2)
Secondo l'opinione prevalente in dottrina, nell'ipotesi in cui le istanze o le domande siano dirette ad introdurre un'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. o un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., devono rivestire la forma scritta del ricorso e contenere i requisiti formali previsti dalla legge.
Se però l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sono proposte nel corso del procedimento esecutivo già iniziato, possono rivestire la forma orale nell'udienza di fronte al giudice dell'esecuzione, oppure possono essere proposte mediante il deposito di una comparsa di risposta sempre durante lo svolgimento della predetta udienza, essendo tali forme idonee al raggiungimento dello scopo.
Se però l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sono proposte nel corso del procedimento esecutivo già iniziato, possono rivestire la forma orale nell'udienza di fronte al giudice dell'esecuzione, oppure possono essere proposte mediante il deposito di una comparsa di risposta sempre durante lo svolgimento della predetta udienza, essendo tali forme idonee al raggiungimento dello scopo.
(3)
Le parole "da depositarsi in cancelleria" sono state soppresse dall'art. 3, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".