(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, compreso il credito di un creditore intervenuto nel progetto di distribuzione formato dal giudice dell'esecuzione, l'ordine alla cancelleria di emettere il mandato di pagamento di tale credito può essere emanato dal giudice dell'esecuzione con separato provvedimento, di sua iniziativa o a seguito di richiesta dell'interessato, da formularsi anche verbalmente in udienza, come consentito dall'art. 486 c.p.c., o con ricorso, come previsto dalla citata norma per le istanze fuori udienza.