Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti(2)(3).
Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti(2)(3).
Cass. civ. n. 5277/2012
Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.Cass. civ. n. 11630/2004
Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, secondo comma, c.p.c.Cass. civ. n. 14194/2002
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell'art. 129 D.L.vo n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.Cass. civ. n. 792/1983
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, il detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione (salva l'ipotesi dell'appello contro il dispositivo ex art. 433, secondo comma, c.p.c.).
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L'art. 63 dis. att. c.p.c. richiama l'applicabilità dell'art. 174 del c.p.c. anche in caso di sostituzione del Giudice di Pace. Questo articolo stabilisce che il giudice istruttore può essere sostituito con decreto del presidente soltanto in caso di assoluto impedimento (ad es., morte del magistrato) o di gravi esigenze di servizio.
Nell'ipotesi in cui l'impossibilità sia sopravvenuta dopo la lettura del dispositivo e la consegna della minuta al cancelliere (v. disp. att. 119), sono state prospettate due diverse soluzioni: o il dispositivo acquista natura di sentenza, ancorché nulla per carenza di motivazione; oppure il dirigente dell'ufficio designa un nuovo giudice, dinanzi al quale si terrà una nuova udienza di discussione per la pronuncia di un nuovo dispositivo, come è avvenuto nel caso di specie.
Se, invece, l'impossibilità fosse sopravvenuta dopo che il cancelliere avesse consegnato al giudice la sentenza dattiloscritta perché questi la sottoscriva, si ritiene applicabile estensivamente l'art. 174 del c.p.c., secondo comma, per il quale il giudice può essere sostituito solo nella sottoscrizione della sentenza.
Nel caso di specie è necessario comprendere, quindi, quali siano i limiti dell'avvenuta sostituzione: se, come appare probabile, il nuovo giudice è stato sostituito al precedente anche ai fini della decisione, egli può liberamente apprezzare i fatti e le deduzioni delle parti, senza vincolo di attenersi al precedente dispositivo.
Si ricorda in ogni caso che il provvedimento di sostituzione non va motivato e non deve essere né comunicato né notificato alle parti. L'inosservanza delle condizioni stabilite dall'art. 174 c.p.c. viene considerata come causa di irregolarità puramente interna e tale da non incidere sulla costituzione del giudice. Il decreto presidenziale può essere emesso anche oralmente ed è impugnabile solo innanzi al primo Presidente di Corte d'Appello.