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Articolo 473 bis 43 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mediazione familiare

Dispositivo dell'art. 473 bis 43 Codice di procedura civile

(1)È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 43 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa della mediazione familiare, istituto giuridico che ha trovato applicazione nel nostro ordinamento dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/2006 sull’affido condiviso.
La mediazione familiare si configura come un percorso che ha ad oggetto la risoluzione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative a dissoluzione del rapporto coniugale, divisione delle proprietà comuni, responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa, residenza principale dei figli, visite ai minori da parte del genitore non affidatario, ecc.
L’esito positivo di tale percorso, nel corso del quale vengono sospese le cause eventualmente in atto, viene trasfuso in un accordo, il quale dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole.

Alla mediazione si riferiva l’abrogato art. 337 octies del c.c., ove si prevedeva che il Giudice, qualora ne avesse ravvisato l'opportunità, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, poteva rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanee ed urgenti al fine di consentire alle parti stesse di rivolgersi ad un mediatore familiare con l'ausilio del quale poter addivenire ad un accordo nell'esclusivo interesse dei figli.

La riforma Cartabia ha riconosciuto un importante valore agli accordi raggiunti in mediazione ed a tale riguardo l'art. 337 ter del c.c. statuisce che il Giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.

Particolare importanza va riconosciuta al disposto di cui all'[[473bis10pc]], ove si prevede che il giudice in ogni momento possa informare le parti circa la possibilità di avvalersi della mediazione familiare, invitandole a rivolgersi a un mediatore da loro scelto.
In forza di quanto previsto dalla norma in esame, il ricorso alla mediazione, invece, è escluso allorquando si è in presenza di violenza di genere o domestica.
Il divieto non concerne esclusivamente l’ instaurazione del procedimento di mediazione familiare, ma anche l' interruzione immediata del percorso già intrapreso qualora nel corso del giudizio emergano notizie di violenza domestica o di genere.
La ratio di questa norma va individuata nella circostanza che per poter dar seguito ad una mediazione è indispensabile che le parti si trovino su un piano paritario e che si sia scevri da condizionamenti altrui.
Qualora, invece, nel corso del procedimento ed a seguito dell’ istruttoria si ravvisi, l'insussistenza delle condotte di abuso o violenza allegate, il Giudice potrà invitare le parti a rivolgersi a un mediatore familiare in forza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 473 bis 42 del c.p.c..

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