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Articolo 473 bis 24 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 20/02/2026]

Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

Dispositivo dell'art. 473 bis 24 Codice di procedura civile

(1)Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

  1. 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22;
  2. 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori(2).

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(2) I commi 1, 2 e 5 sono stati modificati dall'art. 3, comma 6, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 473 bis 24 Codice di procedura civile

La norma in esame prevede la generale reclamabilità dinnanzi alla Corte d’Appello dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all’art. 473 bis del c.p.c..
Si distingue a seconda che il provvedimento provvisorio che si intende reclamare sia quello temporaneo e urgente assunto alla prima udienza dal giudice istruttore oppure quello temporaneo adottato nel corso del procedimento.

In particolare, l’ordinanza temporanea e urgente assunta alla prima udienza sarà sempre reclamabile con la sola esclusione dei provvedimenti istruttori o ordinatori del processo (modificabili o revocabili ex art. 177 del c.p.c.).
Per quanto concerne, invece, il reclamo dei provvedimenti temporanei endoprocessuali, assunti dal Giudice in corso di causa (dapprima suscettibili di revoca o modifica, ma non di reclamo), il secondo comma della norma introduce la possibilità di rivolgersi ad un organo collegiale e superiore, limitandolo però a materie specifiche e che più incidono sulla vita del minore (si tratta dei provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Ne sono, invece, esclusi quelli in tema di contributo al mantenimento).
Non è possibile reclamare dinanzi alla Corte d’Appello i provvedimenti indifferibili emessi ai sensi dell’art. 473 bis 15 del c.p.c., i quali potranno essere sottoposti al vaglio della Corte d’Appello solo se recepiti, all’esito della prima udienza, nel provvedimento temporaneo e urgente di cui all’art. 473 bis 22 del c.p.c..

Precisa il terzo comma che il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello deve perentoriamente proporsi con ricorso entro dieci giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento in udienza oppure, se pronunciata fuori udienza, decorrenti dalla comunicazione da parte della cancelleria o, se anteriore, dalla notificazione di controparte.
Se nel frattempo sono sopravvenute circostanze nuove, queste vanno dedotte davanti al giudice del merito.
Con riferimento alla locuzione “giudice del merito”, prevale la tesi secondo cui deve intendersi come tale il giudice del Tribunale, investito dell’intera causa.

Non è prevista la fissazione di un’udienza di discussione, ma dovrà certamente fissarsi un termine per la difesa del convenuto e per le eventuali repliche del reclamante.
Infatti, il quarto comma dispone che il Collegio, “assicurato il contraddittorio tra le parti”, e assunte, solo se indispensabili ai fini della decisione, sommarie informazioni, pronuncia, in Camera di Consiglio ed entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ordinanza immediatamente esecutiva con la quale può confermare, modificare o revocare il provvedimento reclamato.

In linea generale la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva dei provvedimenti temporanei ed urgenti impugnati, salvo che, secondo la disciplina generale del reclamo dei provvedimenti cautelari art. 669 terdecies del c.p.c., per motivi sopravvenuti, l'immediata esecuzione non arrechi grave e irreparabile danno alle parti e soprattutto ai figli minori coinvolti nella controversia. Va precisato che, in caso di accoglimento del reclamo, l'ordinanza emessa dal tribunale in composizione collegiale si sostituirà interamente al provvedimento reso dal giudice monocratico.

L’ordinanza resa dalla Corte d’Appello nei reclami avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa e che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono modifiche in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, sono ricorribili in Cassazione in conformità al dettato dell’art. 111 Cost. (il loro carattere decisorio, infatti, è in grado di incidere definitivamente e con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Nella seconda parte del quarto comma viene infine precisato che l’ordinanza della Corte d’Appello deve anche provvedere sulle spese della lite della fase di reclamo, e ciò malgrado detta ordinanza abbia natura di provvedimento cautelare adottato in pendenza di lite.

Massime relative all'art. 473 bis 24 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17245/2026

Non è reclamabile ex art. 473-bis c.p.c. il provvedimento temporaneo e urgente, adottato in corso di causa, che si limiti ad autorizzare, per un determinato anno scolastico, l'iscrizione del minore presso una scuola sita nel Comune di già prevalente collocazione presso uno dei genitori, poiché tale decisione non comporta una sostanziale modifica né dell'affidamento né della collocazione del minore, né introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, restando irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del reclamo, il maggior disagio logistico lamentato dall'altro genitore.

Cass. civ. n. 6431/2026

In tema di responsabilità genitoriale, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., che confermi la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori in comunità, nonché l'apertura del procedimento di adottabilità, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento decisorio e idoneo ad incidere in via non meramente interinale su diritti personalissimi di rango costituzionale, ancorché revocabile o modificabile per sopravvenienze.

Cass. civ. n. 6083/2026

L'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c., nel prevedere la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi in sede di reclamo "nei casi di cui al secondo comma", individua quale criterio selettivo non la tipologia del provvedimento temporaneo (adottato all'esito dell'udienza di comparizione o in corso di causa), bensì il contenuto sostanziale delle statuizioni assunte, sicché il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli provvedimenti che incidono in modo sostanziale sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sull'affidamento e collocazione dei minori o sull'affidamento a terzi, restando escluse le determinazioni meramente economico-patrimoniali adottate in via interinale.

Cass. civ. n. 5988/2026

Nei giudizi di separazione e divorzio instaurati ai sensi della riforma Cartabia, il provvedimento della Corte d'Appello che definisce il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale sui provvedimenti temporanei e urgenti è, di regola, non ricorribile per cassazione, salvo che concerna i provvedimenti rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.24, comma 1, n. 2 c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 164/2024), ossia quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, modificano in modo sostanziale l'affidamento o la collocazione dei minori, ovvero dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione volto, anche indirettamente, a rimettere in discussione il merito dei provvedimenti temporanei non rientranti in tali ipotesi, attraverso la censura della sola statuizione sulle spese fondata sul criterio della soccombenza virtuale.

In tema di procedimenti di famiglia, l'ordinanza con cui la Corte d'Appello, investita del reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., dichiari l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'emissione della sentenza definitiva di merito, è ricorribile per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, in quanto avente carattere definitivo. Tuttavia, il ricorso è inammissibile qualora, attraverso la censura di motivazione inesistente o apparente sulla regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, la parte ricorrente miri in realtà a ottenere un riesame nel merito dei provvedimenti temporanei ormai superati dalla decisione finale. Tale impugnazione non può, infatti, eludere l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti interinali che non incidono sulla responsabilità genitoriale o sull'affidamento dei minori, trasformando il sindacato sulla liquidazione delle spese in un'indebita rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 4979/2026

Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

Cass. civ. n. 4110/2026

Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.

Cass. civ. n. 32211/2025

Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non é un rimedio limitato ai soli casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabili ictu oculi ovvero emergenti dalla stessa motivazione, ma é volto ad un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte.

Cass. civ. n. 31443/2025

I provvedimenti che modificano esclusivamente le modalità di esercizio del diritto di visita del minore senza alterare sostanzialmente il regime di affidamento condiviso, la collocazione prioritaria presso uno dei genitori e la durata della permanenza presso il genitore non collocatario non sono reclamabili né suscettibili di ricorso per cassazione, secondo quanto stabilito dall'art. 473-bis.24 c.p.c.

Cass. civ. n. 1486/2025

In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.

Cass. civ. n. 31588/2024

I provvedimenti cd. de potestate adottati dal Tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022 (cfr. art. 473-bis.24, commi 2 e 5, c.p.c.), non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato, seppur rebus sic stantibus.

Cass. civ. n. 11688/2024

In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)

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