(massima n. 1)
Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 c.p.c., che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtą, pił che la formulazione di una domanda, l'esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi all'art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l'onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilitą del ricorso stesso.