(massima n. 1)
Nel caso in cui si verifichi la morte (o la perdita della capacità di una parte) dopo la chiusura della discussione, ma prima della notificazione della sentenza, l'altra parte può provvedere alla notificazione, alternativamente, al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace), ovvero agli eredi della parte defunta (o al rappresentante della parte divenuta incapace), atteso che la possibilità, prevista dal primo comma dell'art. 286 c.p.c., di effettuare la notificazione della sentenza a coloro ai quali spetta di stare in giudizio, non esclude la facoltà di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che disciplina in via generale la notificazione della sentenza. Né tale soluzione comporta la sussistenza di profili di incostituzionalità, atteso che il diritto degli eredi della parte deceduta nel lasso di tempo intercorrente fra la chiusura della discussione e la pubblicazione della sentenza è pienamente tutelato dal fatto che la notificazione della sentenza stessa possa avvenire nelle mani del procuratore costituito per conto del de cuius nella precorsa fase processuale, trattandosi di destinatario il quale, non solo per la sua competenza tecnica, ma anche, e precipuamente, per la conoscenza della specifica vicenda processuale, è in condizione di meglio valutare quali siano i comportamenti più producenti da tenere e di offrire agli interessati tempestiva e qualificata informazione ed assistenza al riguardo.