Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione (1) davanti a sé di uno o più mezzi di prova (2).
Note
(1)
La valutazione del collegio circa la riassunzione diretta di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore è discrezionale ed insindacabile, tranne se presenti errori di diritto. Il collegio può anche disporre l'assunzione diretta di una prova non precedentemente assunta dal giudice istruttore.
(2)
L'iter processuale seguente alla rinnovazione dell'assunzione proseguirà con la fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.), ed eventualmente con una nuova udienza di discussione orale della causa (art. 275 del c.p.c.).