Le questioni relative all'intervento (1) sono decise dal collegio (2) insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma (3).
Note
(1)
Le questioni posso riguardare la sussistenza o meno delle condizioni e dei presupposti che consentono l'intervento del terzo: possono essere sollevate sia dalle parti che d'ufficio.
(2)
La norma utilizza l'espressione "collegio", tuttavia, all'evidenza, i poteri decisori spettano al giudice istruttore in funzione di giudice unico nelle cause devolute a quest'ultimo.
(3)
Le questioni in ordine all'intervento possono essere adottate sia con separata pronuncia (se la loro soluzione sia idonea a definire l'intera controversia), sia insieme alla decisione sul merito. Si ha un esempio della prima ipotesi quando la questione sollevata riguardi la legittimazione ad agire, dovendosi stabilire se essa spetti all'attore e al terzo, e l'indagine si concluda a favore del terzo: in questo caso è evidente che la domanda dell'attore verrà rigettata per difetto di legittimazione e il giudizio sarà totalmente definito.