(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilitą civile e, ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennitą dovuta, e legittima la condanna dello assicuratore al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato, pur in difetto di un'istanza in tal senso da parte di costui.