(massima n. 1)
L'art. 272 c.p.c. disponendo che le questioni relative all'intervento sono decise unitamente al merito, non fa distinzione alcuna tra questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e questioni di merito, onde l'applicazione di esso non può essere limitata ad alcune soltanto. Tale lata interpretazione è confermata dal richiamo fatto da detta norma in via di deroga al principio da essa stessa affermato, all'art. 187, secondo comma, c.p.c. e non anche al terzo comma dello stesso articolo. Anche nell'ipotesi quindi di questione relativa al difetto di legittimazione al processo dell'intervenuto, la relativa pronuncia può essere contenuta solo nella decisione che risolve l'intera controversia; non può dunque il giudice pronunciare con sentenza non definitiva l'estromissione del chiamato in causa per difetto di legittimazione a partecipare al processo.