L'ispezione giudiziale ha natura di prova diretta, in quanto si realizza mediante osservazione delle fonti di prova (cose, persone, luoghi) al di fuori del processo, acquisibili non nella loro entità fisica, ma soltanto come risultanze conoscitive, oggetto di osservazione o percezione diretta da parte del giudice.
Se l'ispezione deve eseguirsi al di fuori della
circoscrizione del tribunale, il
giudice istruttore vi procede personalmente, anche in deroga all'
art. 203 del c.p.c., salvo che ricorrano esigenze di servizio tali da impedire l'allontanamento dalla sede.
Nel caso in cui, invece, lo svolgimento delle indagini richieda particolari competenze tecniche, il giudice può valutare discrezionalmente e insindacabilmente di procedere all'ispezione facendosi assistere da un
consulente tecnico, il quale dovrà essere stato in precedenza designato od appositamente nominato ai sensi degli artt. 191 e ss. c.p.c. (la relativa decisione si ritiene incensurabile in sede di giudizio di legittimità).
Nelle particolari ipotesi in cui la consulenza sostituisca l'ispezione giudiziale, sarà la stessa consulenza ad assumere rilievo primario ed autonomo e porsi come fonte oggettiva di prova (un esempio ricorre nel caso dell'ispezione corporale di cui al primo comma dell'
art. 260 del c.p.c., eseguita dal solo consulente).
Secondo quanto disposto dall’
art. 206 del c.p.c., fatto salvo il caso dell'ispezione corporale, di cui all'art. 260 c.p.c., le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova; è stato, peraltro, ritenuto che l'ispezione compiuta in assenza di
contraddittorio debba considerarsi nulla, mentre se le parti, debitamente avvertite, non compaiano e non giustifichino l'assenza, le operazioni di ispezione possono comunque continuare.
Si ritiene inapplicabile all’ispezione l’
art. 208 del c.p.c. (relativo alla decadenza dall'assunzione dei mezzi di prova), in quanto previsto unicamente con riferimento alle prove disposte su istanza di parte.
Dell’eseguita ispezione va redatto, ex
art. 207 del c.p.c. processo verbale, per la cui validità è necessaria soltanto la sottoscrizione del
pubblico ufficiale che lo redige, e non anche delle parti eventualmente presenti.
La mancata redazione del verbale si ritiene che sia non solo causa di
nullità , ma anche di inesistenza dell'ispezione, il che non consente al giudice di motivare la decisione della causa basandosi sul semplice ricordo dell'ispezione.
Va anche precisato che, poiché il sopralluogo per l'ispezione giudiziale non è un atto personale del giudice, ma un atto d'ufficio, che deve concretizzarsi in un processo verbale, l'utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non richiede che vi sia identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.