(massima n. 1)
L'art. 254 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltą discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dall'anteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivi compresa l'eventuale opportunitą di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da parte del collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che di appello, ma non di sindacato in sede di cassazione.