La presente norma costituisce attuazione della previsione, contenuta nella legge delega, di una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli
arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti medesime.
L’arbitrato multi parte può essere celebrato a due condizioni:
a) tutte le parti devono essere vincolate alla
convenzione arbitrale;
b) in assenza dell'accordo di tutte le parti, il
collegio deve essere nominato da un terzo designato dalle parti, oppure è possibile che le altre parti, dopo che la prima ha nominato il proprio arbitro o gli arbitri, nominino d'accordo tra loro un ugual numero di arbitri o ne affidino ad un terzo la nomina.
Se la procedura designata dal legislatore non può essere attuata, si deve distinguere il caso in cui si versi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo dall'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel litisconsorzio facoltativo il simultaneo processo non può aver luogo e il procedimento iniziato da una parte si scinde in tanti procedimenti per ogni coppia di litiganti, senza che sia necessaria la pronuncia di un lodo interlocutorio per circoscrivere o ampliare il
contraddittorio.
Al fine di contrastare l'eccessiva parcellizzazione degli arbitrati si dovrebbe convenire nel patto compromissorio la devoluzione ad un terzo della nomina degli arbitri, così da consentire la
decisione della lite nel contesto di un unico procedimento e ad opera di un unico collegio arbitrale.
Con particolare riguardo all’ipotesi della nomina del collegio arbitrale demandata ad un terzo, la norma in commento dispone espressamente che tale eventualità sia prevista originariamente nella convenzione di arbitrato, con esclusione della possibilità di rimessione al terzo in un momento successivo alla stipulazione della convenzione.
L'ultimo comma contempla l'ipotesi del
litisconsorzio necessario, per il quale, in considerazione dell'unicità della situazione sostanziale che non consente una pronuncia frazionata o incompleta, è prevista l'
improcedibilità del procedimento arbitrale, a seguito della mancata integrazione.
Non determina tale conseguenza la tardività dell'integrazione o l'integrazione spontanea, purché sia avvenuta prima della pronuncia di improcedibilità.
Per permettere l'integrazione, gli arbitri devono disporre un termine per la stessa, fissando una nuova udienza; onde consentire alle parti di contestare l'esistenza del litisconsorzio necessario gli arbitri dovranno pronunciarsi con un
lodo di rito.