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Articolo 816 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pluralità di parti

Dispositivo dell'art. 816 quater Codice di procedura civile

Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina(1)(2).

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato e' improcedibile(3).

Note

(1) La norma in analisi prevede una disciplina specifica per le ipotesi in cui ci sia un arbitrato con pluralità di parti che assicuri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti nella nomina degli arbitri e dei principi cardine dell'istituto della successione nel diritto controverso e della partecipazione dei terzi alla procedura arbitrale.
(2) La norma disciplina la fattispecie del vincolo derivante dalla stessa convenzione d'arbitrato, rinviando al fenomeno della successione nel processo e ne diritto controverso, prevedendo la facoltà di convenire più parti nella stessa procedura di arbitrato a patto che tutte le parti siano vincolate dalla stessa convenzione e che questa devolva la nomina degli arbitri ad un terzo, o che gli arbitri siano nominati con l'accordo di tutte le parti o che le altre parti, dopo la prima nomina degli arbitri (o dell'unico arbitro), nominino di comune accordo o affidino ad un terzo la nomina di uno stesso numero di arbitri.
(3) Nel caso di litisconsorzio necessario, se uno dei litisconsorti è estraneo alla convenzione di arbitrato o il collegio arbitrale non può formarsi in base a quanto disposto dal primo comma, il procedimento arbitrale è improcedibile.

Spiegazione dell'art. 816 quater Codice di procedura civile

La presente norma costituisce attuazione della previsione, contenuta nella legge delega, di una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti medesime.

L’arbitrato multi parte può essere celebrato a due condizioni:
a) tutte le parti devono essere vincolate alla convenzione arbitrale;
b) in assenza dell'accordo di tutte le parti, il collegio deve essere nominato da un terzo designato dalle parti, oppure è possibile che le altre parti, dopo che la prima ha nominato il proprio arbitro o gli arbitri, nominino d'accordo tra loro un ugual numero di arbitri o ne affidino ad un terzo la nomina.

Se la procedura designata dal legislatore non può essere attuata, si deve distinguere il caso in cui si versi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo dall'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel litisconsorzio facoltativo il simultaneo processo non può aver luogo e il procedimento iniziato da una parte si scinde in tanti procedimenti per ogni coppia di litiganti, senza che sia necessaria la pronuncia di un lodo interlocutorio per circoscrivere o ampliare il contraddittorio.
Al fine di contrastare l'eccessiva parcellizzazione degli arbitrati si dovrebbe convenire nel patto compromissorio la devoluzione ad un terzo della nomina degli arbitri, così da consentire la decisione della lite nel contesto di un unico procedimento e ad opera di un unico collegio arbitrale.
Con particolare riguardo all’ipotesi della nomina del collegio arbitrale demandata ad un terzo, la norma in commento dispone espressamente che tale eventualità sia prevista originariamente nella convenzione di arbitrato, con esclusione della possibilità di rimessione al terzo in un momento successivo alla stipulazione della convenzione.

L'ultimo comma contempla l'ipotesi del litisconsorzio necessario, per il quale, in considerazione dell'unicità della situazione sostanziale che non consente una pronuncia frazionata o incompleta, è prevista l'improcedibilità del procedimento arbitrale, a seguito della mancata integrazione.
Non determina tale conseguenza la tardività dell'integrazione o l'integrazione spontanea, purché sia avvenuta prima della pronuncia di improcedibilità.
Per permettere l'integrazione, gli arbitri devono disporre un termine per la stessa, fissando una nuova udienza; onde consentire alle parti di contestare l'esistenza del litisconsorzio necessario gli arbitri dovranno pronunciarsi con un lodo di rito.

Massime relative all'art. 816 quater Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1090/2014

La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" e alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse, pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione, in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente).

Cass. civ. n. 27937/2010

In tema di impugnazione di lodo arbitrale che riguardi una pluralità di parti vincolate dalla medesima convenzione, è escluso che possa dichiararsi l'improcedibilità dell'arbitrato limitatamente ad alcune delle domande laddove vi sia dipendenza di cause, in relazione di inscindibilità, integrante una forma di litisconsorzio necessario processuale e non ricorra alcuna delle condizioni previste dall'art. 816 quater, comma 1, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2013).

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