L'ufficiale che procede all'inventario nomina (1), quando occorre, uno o più stimatori (2) per la valutazione degli oggetti mobili [68; disp. att. 52, 161] (3).
Note
(1)
L'ufficiale procedente, che sia cancelliere o notaio, può procedere alla nomina degli stimatori, facoltà che comunque viene riconosciuta anche al giudice.
(2)
Lo stimatore è considerato un ausiliario del giudice (68) e deve giurare di adempiere bene e fedelmente il proprio compito, cioè alla stima, così come prevede l'art. 161 disp. att. per lo stimatore delle cose da pignorare. Il giuramento viene raccolto dall'ufficiale giudiziario.
(3)
Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, la stima dei beni mobili di cui all'articolo in commento, si estende ai soli oggetti materiali (es. quadri, gioielli, hi-fi etc.) e non anche ai diritti mobiliari come quelli nascenti dalla quota di partecipazione ad una società (775).