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Articolo 773 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina di stimatore

Dispositivo dell'art. 773 Codice di procedura civile

L'ufficiale che procede all'inventario nomina (1), quando occorre, uno o più stimatori (2) per la valutazione degli oggetti mobili [68; disp. att. 52, 161] (3).

Note

(1) L'ufficiale procedente, che sia cancelliere o notaio, può procedere alla nomina degli stimatori, facoltà che comunque viene riconosciuta anche al giudice.
(2) Lo stimatore è considerato un ausiliario del giudice (68) e deve giurare di adempiere bene e fedelmente il proprio compito, cioè alla stima, così come prevede l'art. 161 disp. att. per lo stimatore delle cose da pignorare. Il giuramento viene raccolto dall'ufficiale giudiziario.
(3) Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, la stima dei beni mobili di cui all'articolo in commento, si estende ai soli oggetti materiali (es. quadri, gioielli, hi-fi etc.) e non anche ai diritti mobiliari come quelli nascenti dalla quota di partecipazione ad una società (775).

Spiegazione dell'art. 773 Codice di procedura civile

Nel caso di inventario di beni mobili è richiesta, oltre alla puntuale descrizione degli stessi, anche l'indicazione del loro presunto valore di stima.
E’ anche possibile che per procedere alla stima dei beni mobili si renda necessaria una perizia tecnica; in questo caso il cancelliere (ovvero il notaio procedente) potranno nominare uno o più stimatori, a cui demandare la determinazione del valore dei beni.

Di tale nomina se ne dovrà fare menzione nel verbale di inventario, con indicazione delle generalità dello stimatore presente.
Una volta nominato, lo stimatore diventa a tutti gli effetti ausiliario del giudice ex art. 68 del c.p.c.; è, tuttavia, dubbio se questi debba prestare giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima, come espressamente richiede l’art. 161 delle disp. att. c.p.c. in caso di stimatore delle cose pignorate.

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