Note
(1)
Il presente comma è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 763 c.pc. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione".
(2)
L'istanza di rimozione dei sigilli deve essere indirizzata al Tribunale del luogo in cui si trovano i beni anche quando la sigillazione sia stata disposta dal giudice di pace (
752). La richiesta deve essere accompagnata dalla dimostrazione del proprio diritto più rigorosa rispetto a quella fornita al momento della richiesta di apposizione dei sigilli in quanto se dopo la rimozione dei sigilli non viene redatto l'inventario, i beni rimangono privi di tutela e questo potrebbe pregiudicare gli eredi, i creditori e gli altri interessati.
(3)
La rimozione è richiesta dalla parte che è in grado di valutare se la situazione di incertezza è passata e se i beni possono tornare disponibili. Normalmente quindi la legittimazione a chiedere la rimozione spetta a coloro che possono chiedere la stessa apposizione, ovvero l'esecutore l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, i creditori (
753). Diversamente, non possono chiederla le persone che coabitavano con il defunto o che al momento della morte, erano addette al suo servizio, non avendo tali soggetti interesse ad ottenere il provvedimento di rimozione in quanto non possono vantare alcun diritto sui beni ereditari.
(4)
Si precisa che la rimozione dei sigilli può essere disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nelle stesse ipotesi in cui può essere ordinata, sempre d'ufficio, la sigillazione, ovvero nel caso in cui il coniuge o gli eredi siano assenti dal luogo di apertura della successione oppure nell'ipotesi in cui tra gli eredi vi siano minori o interdetti e manchi il tutore o il curatore, nonché quando il defunto sia stato depositario pubblico, oppure abbia rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritenga che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
(5)
Nelle ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell'
art. 754 del c.p.c., la rimozione dei sigilli deve essere seguita obbligatoriamente dalla formazione dell'inventario al fine di evitare che la rimozione dei sigilli possa causare un danno agli eredi o ai terzi a seguito della privazione di ogni tutela per i beni stessi.