La norma in esame individua i soggetti legittimati a proporre l’istanza per l'
apposizione dei sigilli e va integrata con il successivo
art. 754 del c.p.c., il quale prevede l'iniziativa ufficiosa e del
pubblico ministero.
Viene in primo luogo individuato tra i soggetti legittimati l'
esecutore testamentario, il quale, secondo quanto disposto dall’
art. 705 del c.p.c., ha l'obbligo di chiedere l'apposizione dei sigilli quando tra i chiamati all'
eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche (si ritiene che tale obbligo sussista anche quando tra i chiamati vi siano inabilitati o minori emancipati).
Il n. 2 fa riferimento a “
coloro che possono avere diritto alla successione”.
Secondo la tesi che si ritiene preferibile, tale categoria comprende gli eredi, sia legittimi che testamentari, ed i legatari, i quali, tuttavia, non devono essere nel
possesso dei beni ereditari (in caso contrario, infatti, mancherebbe il requisito della vacanza nell'amministrazione dei beni ereditari).
Con tale richiesta i successibili possono porsi al riparo da responsabilità verso gli altri
coeredi o creditori, ovvero possono disporre di un congruo lasso di tempo per decidere, senza assumere obblighi di amministrazione del patrimonio del defunto, se accettare o meno l'eredità.
Il n. 3 include tra i legittimati le persone che coabitavano col defunto o che al momento della sua morte erano al suo servizio, nel caso in cui il coniuge, gli eredi o alcuni di essi sono assenti dal luogo.
Con l'apposizione dei sigilli si consente a costoro, gravati di un
onere di custodia, di liberarsi da eventuali responsabilità verso gli aventi diritto in relazione alla conservazione e alla consistenza del patrimonio del defunto che, altrimenti, rischierebbe di essere trafugato (l’espressione “assenza” si deve intendere nel senso di lontananza di fatto dal luogo di
apertura della successione).
Il n. 4 estende la legittimazione ai creditori e tale estensione trova la sua giustificazione nel fatto che il patrimonio del defunto rappresenta, per i creditori, la
garanzia del loro
credito, che rischia di andare dissolta mentre l'amministrazione dei beni è vacante (in questo caso, dunque, l'apposizione dei sigilli assume una funzione di garanzia patrimoniale).
In quest’ultima categoria devono intendersi compresi anche i creditori dell'erede, sempre che gli stessi non siano nel possesso dei beni ereditari perché, in tal caso, dovrebbero tutelarsi con azioni cautelari o esecutive.
E’ bene chiarire che l'apposizione dei sigilli non può sostituire le ordinarie azioni che i creditori devono esperire a tutela dei propri diritti, in quanto essa è diretta a salvaguardare il patrimonio relitto, ma non le posizioni soggettive dei creditori istanti.
Il secondo comma stabilisce espressamente che l'istanza si propone con ricorso, mentre, per quanto concerne il suo contenuto, la norma si limita a disporre che vi deve essere dichiarata la
residenza, o eletto
domicilio, nel comune in cui ha sede il
tribunale.
Nel ricorso l'istante deve fornire la giustificazione della propria legittimazione attiva ed esporre i motivi specifici per i quali propone l'istanza, individuando la norma di riferimento; in particolare, nell’esporre le ragioni della domanda, occorre dare prova al giudice della soluzione di continuità che si è venuta a creare nell'amministrazione e custodia dei beni ereditari a seguito del decesso del
de cuius (circostanza, questa, che costituisce il presupposto del procedimento in esame).
Al ricorso l'istante può allegare i documenti che forniscono la prova dei presupposti della sigillazione (morte) e della legittimazione (possono essere tali il verbale di accettazione della carica di esecutore testamentario o il
testamento).
Non è prevista la previa instaurazione del
contraddittorio con i controinteressati, ma se questi vengono indicati nell'istanza, il giudice sarà tenuto a sentirli.