Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 (1) e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione (2).
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.]
Note
(1)
In seguito al deposito del ricorso, il presidente del Tribunale pronuncia un decreto con cui nomina il giudice che deve istruire la causa e ordina le modalità con cui il ricorrente deve procedere alla pubblicazione della domanda. Il mancato rispetto delle modalità fissate nel decreto determina l'inefficacia della domanda.
(2)
La modalità di pubblicazione della domanda di cui al presente articolo in esame rappresenta un esempio di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'
art. 150 del c.p.c..