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Articolo 727 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pubblicazione della domanda

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 727 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 (1) e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione (2).

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.]

Note

(1) In seguito al deposito del ricorso, il presidente del Tribunale pronuncia un decreto con cui nomina il giudice che deve istruire la causa e ordina le modalità con cui il ricorrente deve procedere alla pubblicazione della domanda. Il mancato rispetto delle modalità fissate nel decreto determina l'inefficacia della domanda.
(2) La modalità di pubblicazione della domanda di cui al presente articolo in esame rappresenta un esempio di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 del c.p.c..

Ratio Legis

La ratio della pubblicazione della domanda riposa sulla gravità degli effetti che dalla dichiarazione di morte presunta discendono.

Spiegazione dell'art. 727 Codice di procedura civile

La particolare forma di pubblicità della domanda, prevista dalla norma in esame e non prevista per il procedimento d'assenza, rappresenta una ipotesi di notificazione per pubblici proclami, disciplinata dall’art. 150 del c.p.c..

La sua finalità si deve ovviamente individuare nel portare a conoscenza di più soggetti possibili, raccogliendo il maggior numero di informazioni, la pendenza di un procedimento volto alla dichiarazione di morte presunta.

Questa forma di pubblicazione costituisce condizione di efficacia della domanda per la dichiarazione di morte presunta.
In ogni caso, la domanda è immediatamente riproponibile, non potendo costituire un ostacolo in tal senso il disposto dell’art. 59 del c.c., il quale richiede un intervallo di due anni (quest’utima norma, infatti, si applica soltanto in caso di rigetto della domanda nel merito, laddove il giudice non raggiunga il fondato convincimento dell'avvenuto decesso).

Massime relative all'art. 727 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16219/2008

Il principio stabilito dall'art. 727 c.p.c., in virtł del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantitą di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltą del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, lą dove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio č incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all'apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest'ultimo l'intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell'immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione ).

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