(massima n. 1)
Il principio stabilito dall'art. 727 c.p.c., in virtł del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantitą di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltą del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, lą dove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio č incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all'apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest'ultimo l'intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell'immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione ).