La fattispecie dell’
assenza si perfeziona nel momento in cui diviene eseguibile la
sentenza di cui all’
art. 724 del c.p.c.; da tale momento sorgono a favore degli aventi diritto le condizioni per proporre le istanze di cui agli artt.
50 e
51 c.c., con cui si potrà chiedere di ottenere l'apertura di atti di ultima volontà, l'immissione nel
possesso temporaneo dei beni dell'assente, l'esercizio temporaneo dei diritti facenti capo all'assente, il temporaneo esonero dall'adempimento di obbligazioni nei suoi confronti, l'assegno alimentare a favore del coniuge.
La norma in esame in realtà disciplina soltanto le forme del procedimento per la concessione dei primi due provvedimenti previsti dall'art. 50 c.c. (apertura degli atti di ultima volontà e immissione nel possesso), i quali rispondono alla
ratio di individuare gli aventi diritto alla futura
successione dell'assente e di dettare un regime cautelare, provvisorio e temporaneo, per conservarne il patrimonio, tutelando nello stesso tempo le aspettative degli aventi diritto alla successione sorte a seguito della dichiarazione d'assenza.
La legittimazione attiva a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà spetta anche al P.M. (in considerazione della sussistenza di un interesse pubblico alla cessazione di uno stato di incertezza ed alla tutela degli interessi dell'assente) ed a tutti gli interessati, intendendosi come tali coloro che possano vantare un diritto sul patrimonio dell'assente in dipendenza della morte, compresi i creditori.
Diverse sono le forme del procedimento qui disciplinate, dovendosi procedere in
camera di consiglio qualora la domanda sia proposta dai presunti
eredi legittimi (o dal P.M.) e nelle forme ordinarie qualora sia proposta da altri interessati.
Per l’individuazione degli effetti del provvedimento di immissione nel possesso occorre fare riferimento al secondo comma dell’
art. 52 del c.c., il quale li individua nell'attribuzione al beneficiario della detenzione e dell'amministrazione dei beni, del
godimento delle rendite nei limiti di cui all'
art. 53 del c.c., nonché della rappresentanza attiva e passiva dell'assente.
Come si è prima accennato, è previsto un diverso procedimento a seconda del soggetto che esercita la legittimazione attiva.
Infatti, se la domanda è proposta dai presunti eredi legittimi (o dal P.M.), il giudizio si svolge in camera di consiglio davanti al tribunale, che pronuncia con decreto reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello ex
art. 739 del c.p.c..
Il decreto d'immissione nel possesso temporaneo deve comunque essere preceduto dalla formazione dell'
inventario di cui al 1 comma dell’
art. 52 del c.c., per il quale si osservano le disposizioni dettate dagli artt.
769 e ss. c.p.c.
Con lo stesso decreto, il tribunale deve anche determinare la misura della
cauzione, da prestarsi ex
art. 86 delle disp. att. c.p.c. ovvero, per il caso in cui questa non possa essere prestata, stabilire le altre cautele sostitutive di cui al comma 5 dell’
art. 50 del c.c..
Infine dovranno essere adottate le opportune misure conservative delle rendite riservate all'assente a norma dell
art. 53 del c.c..
Se, invece, la domanda è proposta da
altri interessati, il giudizio segue le forme del processo ordinario di cognizione e si svolge in
contraddittorio dei presunti eredi legittimi, concludendosi con sentenza, la quale sarà soggetta agli ordinari
mezzi di impugnazione.
In questo secondo caso, infatti, sussiste un conflitto di interessi, poiché si ritiene che all'assenza siano analogicamente applicabili le norme in tema di successione
mortis causa, compreso il principio di cui al secondo comma dell’
art. 457 del c.c., secondo cui non si ha
apertura della successione legittima se non in mancanza di
vocazione testamentaria, così che anche l'immissione nel possesso degli uni comporta l'esclusione degli altri.
Anche in tale ipotesi, la sentenza che autorizza l'immissione nel possesso deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario, determinare la cauzine o le altre cautele sostitutive, nonché le opportune misure conservative delle rendite riservate all'assente.