Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[Il giudice interroga le persone comparse (1) sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale (2) che questo pronuncia con sentenza (3)(4).]
Note
(1)
Il collegio procede ad una audizione non formale delle persone comparse proprio per ottenere tutti gli elementi necessari per accertare con completezza la situazione della persona scomparsa.
(2)
La competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente.
(3)
Si precisa che la sentenza che dichiara l'assenza costituisce il presupposto per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dello scomparso, per l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, per il riconoscimento al coniuge dell'assente, oltre a ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, di un assegno alimentare da determinarsi in ragione delle condizioni della famiglia e dell'entità del patrimonio dell'assente.
(4)
La sentenza viene pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale e in due giornali indicati dal collegio (si cfr. art. 729 del c.p.c.) ed è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione con la particolarità che l'appello dovrà essere proposto con ricorso alla Corte d'appello che pronuncia in camera di consiglio e decide con sentenza ricorribile per Cassazione. Inoltre, è bene ricordare che si tratta sempre di un provvedimento che viene assunto «rebus sic stantibus», pertanto nel caso di ritorno dell'assente o di prova della morte dello stesso, gli effetti della sentenza che dichiara l'assenza decadono automaticamente senza che sia necessaria alcuna pronuncia giurisdizionale.