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Articolo 722 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domanda per dichiarazione di assenza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 722 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La domanda per dichiarazione d'assenza (1) si propone con ricorso [disp. att. 190 dispat] (2) (3) nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale (4).]

Note

(1) A differenza della scomparsa, l'assenza consiste in una situazione di diritto che presuppone la scomparsa protratta da almeno due anni e che viene regolata con una dichiarazione di assenza richiesta dai presunti successori legittimi e da chiunque creda ragionevolmente di vantare dei diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla sua morte. Diversamente dalla situazione della scomparsa, la dichiarazione di assenza non può essere richiesta dal pubblico ministero che però deve partecipare al procedimento.
(2) La richiesta va presentata sotto forma di ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui l'assente aveva l'ultimo domicilio o l'ultima residenza. Si precisa che non è necessaria la previa nomina del curatore di cui alla norma precedente perché sia pronunciata la dichiarazione di assenza. Diversamente, è necessario che siano trascorsi due anni dal giorno in cui si è avuta l'ultima notizia della persona scomparsa.
(3) Il ricorso deve contenere il nome e il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo rappresentante legale e del suo procuratore. Inoltre, il ricorso deve essere accompagnato dai documenti che attestano lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
(4) Si precisa che nel caso in cui la persona dell'assente sia straniera, le norme in materia di assenza non risultano applicabili.

Spiegazione dell'art. 722 Codice di procedura civile

La norma in esame va letta in combinato disposto con l'art. 49 del c.c., il quale individua nel protrarsi per due anni della mancanza di notizie sulla persona scomparsa il presupposto sostanziale della domanda per dichiarazione d'assenza (a differenza della scomparsa, questa costituisce una situazione di diritto).

L'avvenuto decorso dei due anni comporta la necessitò di dover bilanciare l'interesse dell'assente alla conservazione del suo patrimonio con la tutela dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla possibile morte dello scomparso (il biennio deve compiersi del deposito del ricorso in cancelleria, non potendo assumere rilevanza l'avvenuta maturazione nel corso del procedimento).

Ai sensi dell'art. 49 c.c., il giudice competente a decidere sulla domanda per dichiarazione d'assenza è da identificarsi secondo i criteri dettati dall'art. 48 del c.c. per l'adozione dei provvedimenti conservativi del patrimonio dello scomparso.
La legittimazione ad agire viene riconosciuta ai soli presunti successori legittimi nonché a coloro che ragionevolmente ritengano di vantare sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte.

La domanda si propone con ricorso, il cui contenuto minimo consiste nell'indicazione dei dati identificativi dei presunti successori legittimi dello scomparso (nome, cognome e residenza) e, se esistenti, del procuratore o rappresentante legale (se è stato nominato il curatore speciale di cui all’art. 48 c.c. dovranno essere indicati anche i suoi dati).

La presente norma deve essere poi integrata con quanto disposto dall’art. 190 delle disp. att. c.p.c., secondo cui costituisce onere del ricorrente allegare all'atto introduttivo i documenti comprovanti lo stato di famiglia della persona assente nonché fatto e tempo della scomparsa.

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