Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[La domanda per dichiarazione d'assenza (1) si propone con ricorso [disp. att. 190 dispat] (2) (3) nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale (4).]
Note
(1)
A differenza della scomparsa, l'assenza consiste in una situazione di diritto che presuppone la scomparsa protratta da almeno due anni e che viene regolata con una dichiarazione di assenza richiesta dai presunti successori legittimi e da chiunque creda ragionevolmente di vantare dei diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla sua morte. Diversamente dalla situazione della scomparsa, la dichiarazione di assenza non può essere richiesta dal pubblico ministero che però deve partecipare al procedimento.
(2)
La richiesta va presentata sotto forma di ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui l'assente aveva l'ultimo domicilio o l'ultima residenza. Si precisa che non è necessaria la previa nomina del curatore di cui alla norma precedente perché sia pronunciata la dichiarazione di assenza. Diversamente, è necessario che siano trascorsi due anni dal giorno in cui si è avuta l'ultima notizia della persona scomparsa.
(3)
Il ricorso deve contenere il nome e il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo rappresentante legale e del suo procuratore. Inoltre, il ricorso deve essere accompagnato dai documenti che attestano lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
(4)
Si precisa che nel caso in cui la persona dell'assente sia straniera, le norme in materia di assenza non risultano applicabili.