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Articolo 666 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contestazione sull'ammontare dei canoni

Dispositivo dell'art. 666 Codice di procedura civile

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni (1).

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo (2)(3) per il pagamento dei canoni.

Note

(1) Il procedimento qui descritto configura un'applicazione del tipo di procedimento di cui all'art. 186bis. Infatti, nel caso in cui il conduttore intimato contesti la somma pretesa ammettendo però un debito parziale, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa concedendo un termine non superiore a venti giorni per adempiere.
A scadenza del predetto termine, se il convenuto non ha ottemperato all'ordine del giudice, questo dovrà pronunciare la convalida di sfratto unitamente al decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti; in caso contrario, se il convenuto versa la somma ordinata dal giudice, il rito prosegue nella forma locatizia per l'accertamento dell'ulteriore domanda di risoluzione del contratto di locazione.
(2) In questo caso trova applicazione la disciplina dell'art. 664.
(3) Nell'ipotesi di sfratto per morosità, quando il contratto di locazione ha ad oggetto immobili ad uso abitativo, se il convenuto non contesta la morosità e chiede un termine per purgare la mora, il giudice può concedere il c.d. termine di grazia, ovvero un termine perentorio entro cui pagare i canoni maturati, gli interessi legali e le spese giudiziali dell'intimazione di sfratto liquidate dal giudice. Ai sensi dell'art. 55 della L. 392/1978, questa sorta di sanatoria con la concessione del c.d. termine di grazia può avvenire non più di tre volte nel corso del quadriennio, salvo il caso particolare in cui le condizioni economiche del conduttore siano particolarmente peggiorate dalla conclusione del contratto. Se a scadenza del termine di grazia il convenuto ha adempiuto il procedimento si estingue; in caso contrario, il giudice dovrà convalidare lo sfratto.

Spiegazione dell'art. 666 Codice di procedura civile

La norma in esame si riferisce al caso in cui l'intimato, anziché contestare integralmente l'inadempimento, contesti solo in parte la morosità, ammettendola per altra parte.
Chiaramente, dal punto di vista dell’intimato, questa norma si rivela di grande utilità, in quanto a causa della morosità relativa alle somme non contestate il conduttore rischierebbe l'emanazione dell'ordinanza provvisoria.
Con la norma in esame, invece, gli viene consentito di potere sanare quella parte della morosità eliminandone la rilevanza ai fini dell'ordinanza provvisoria, salva la possibilità di verificare nella fase ordinaria se si è verificata un'ipotesi di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 del c.c..
Il termine per sanare la morosità non contestata deve farsi decorrere dalla pronuncia in udienza ovvero, in caso di ordinanza di scioglimento della riserva, dalla comunicazione di quest'ultima.
Detto termine non può superare i venti giorni e se inizialmente fissato in una misura inferiore non può essere prorogato
Se entro il termine viene effettuato il pagamento, si chiude la fase speciale e non può essere emanata l'ordinanza di convalida (del resto esclusa dall'esistenza della contestazione ancorché parziale) e l'ordinanza provvisoria di rilascio, con evidente vantaggio per il conduttore.
Nel prosieguo del giudizio, l'accertamento dovrà stabilire se era dovuto anche il pagamento dei canoni controversi, se la complessiva situazione debitoria integrava un inadempimento grave e se il ritardato adempimento della somma non controversa fosse già di per sé idoneo a giustificare la risoluzione.
Occorre precisare che la purgazione parziale della mora entro il termine fissato dal giudice ai sensi della norma in esame opera soltanto sul piano processuale, nel senso che è in grado di escludere l'adozione dell'ordinanza provvisoria, ma non di escludere la rilevanza sostanziale dell'inadempimento.
Può accadere che il pagamento sia avvenuto in ritardo, ma pur sempre entro l'udienza di verifica: in mancanza di specifica disciplina di tale ipotesi, si ritiene che ciò non varrebbe ad escludere la convalida, in quanto l’adempimento tardivo non sarebbe rispettoso dello schema normativo (secondo altra tesi, invece, sarebbe opportuno valutare l'eventuale non imputabilità al debitore del ritardo).
Analogamente a quanto statuito all’art. 664 del c.p.c., congiuntamente allo sfratto per morosità può essere richiesta l'ingiunzione di pagamento dei canoni; la relativa deve necessariamente essere presentata nell'intimazione, non potendo essere successivamente proposta all'udienza di convalida.
Circa le modalità di forma e di rilascio del decreto ingiuntivo valgono le stesse regole di cui all’art. 664 del c.p.c., anche se per alcuni il decreto è immediatamente esecutivo ex lege , mentre per altri non lo è per assenza di un'espressa previsione.

Massime relative all'art. 666 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2987/1977

Qualora il conduttore esegua l'ordinanza di pagamento della somma non controversa emessa ai sensi dell'art. 666 c.p.c., il giudice non può convalidare l'intimazione di sfratto per morosità, ma il processo può continuare nelle forme della cognizione ordinaria per l'eventuale risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. In tal caso ben potrà accertarsi se il ritardato pagamento della somma non controversa integrasse un inadempimento di non scarsa importanza, se esso fosse determinato da causa non imputabile al conduttore, e potrà essere considerata la persistente morosità nel pagamento dei canoni maturati nel corso del giudizio.

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