La norma in esame si riferisce al caso in cui l'intimato, anziché contestare integralmente l'inadempimento, contesti solo in parte la morosità, ammettendola per altra parte.
Chiaramente, dal punto di vista dell’intimato, questa norma si rivela di grande utilità, in quanto a causa della morosità relativa alle somme non contestate il conduttore rischierebbe l'emanazione dell'ordinanza provvisoria.
Con la norma in esame, invece, gli viene consentito di potere sanare quella parte della morosità eliminandone la rilevanza ai fini dell'ordinanza provvisoria, salva la possibilità di verificare nella fase ordinaria se si è verificata un'ipotesi di risoluzione per inadempimento ex
art. 1453 del c.c..
Il termine per sanare la morosità non contestata deve farsi decorrere dalla pronuncia in udienza ovvero, in caso di ordinanza di scioglimento della riserva, dalla comunicazione di quest'ultima.
Detto termine non può superare i venti giorni e se inizialmente fissato in una misura inferiore non può essere prorogato
Se entro il termine viene effettuato il pagamento, si chiude la fase speciale e non può essere emanata l'ordinanza di convalida (del resto esclusa dall'esistenza della contestazione ancorché parziale) e l'ordinanza provvisoria di rilascio, con evidente vantaggio per il conduttore.
Nel prosieguo del giudizio, l'accertamento dovrà stabilire se era dovuto anche il pagamento dei canoni controversi, se la complessiva situazione debitoria integrava un inadempimento grave e se il ritardato adempimento della somma non controversa fosse già di per sé idoneo a giustificare la risoluzione.
Occorre precisare che la purgazione parziale della mora entro il termine fissato dal giudice ai sensi della norma in esame opera soltanto sul piano processuale, nel senso che è in grado di escludere l'adozione dell'ordinanza provvisoria, ma non di escludere la rilevanza sostanziale dell'inadempimento.
Può accadere che il pagamento sia avvenuto in ritardo, ma pur sempre entro l'udienza di verifica: in mancanza di specifica disciplina di tale ipotesi, si ritiene che ciò non varrebbe ad escludere la convalida, in quanto l’adempimento tardivo non sarebbe rispettoso dello schema normativo (secondo altra tesi, invece, sarebbe opportuno valutare l'eventuale non imputabilità al debitore del ritardo).
Analogamente a quanto statuito all’
art. 664 del c.p.c., congiuntamente allo sfratto per morosità può essere richiesta l'ingiunzione di pagamento dei canoni; la relativa deve necessariamente essere presentata nell'intimazione, non potendo essere successivamente proposta all'udienza di convalida.
Circa le modalità di forma e di rilascio del decreto ingiuntivo valgono le stesse regole di cui all’
art. 664 del c.p.c., anche se per alcuni il decreto è immediatamente esecutivo ex lege , mentre per altri non lo è per assenza di un'espressa previsione.