(massima n. 1)
Qualora il conduttore esegua l'ordinanza di pagamento della somma non controversa emessa ai sensi dell'art. 666 c.p.c., il giudice non può convalidare l'intimazione di sfratto per morosità, ma il processo può continuare nelle forme della cognizione ordinaria per l'eventuale risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. In tal caso ben potrà accertarsi se il ritardato pagamento della somma non controversa integrasse un inadempimento di non scarsa importanza, se esso fosse determinato da causa non imputabile al conduttore, e potrà essere considerata la persistente morosità nel pagamento dei canoni maturati nel corso del giudizio.