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Articolo 72 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione di controllo

Dispositivo dell'art. 72 Codice delle assicurazioni private

1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

  1. a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile;
  2. b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
  3. c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
  4. 1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
  5. 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
  6. 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
  7. 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
  8. d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 72 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ALESSANDRO G. chiede
giovedģ 18/04/2019 - Lazio
“Salve vorrei un vostro parere circa la mia situazione di intermediario assicurativo ai fine anche delle ultime direttive sugli "stretti legami".
Rappresento la mia situazione :

Sono iscritto come persona fisica alla sezione B del rui come broker , responsabile assicurativo di una società Spa e membro del cda di detta societa' ,
Come broker ho anche una ditta individuale con partita iva per mezzo della quale ricevo le mie provvigioni .
Fin qui tutto "normale "
La situazione piu' delicata e' la seguente :
Sono amministratore unico e socio di maggioranza di una srl societa' agenziale iscritta alla sezione A del rui ,mia sorella e' l'agente responsabile all'intermediazione oltre che socia di minoranza e nostra madre socia' al 40%.
Di questa societa' sono anche collaboratore come broker con partita iva.
A vostro avviso il mio" conflitto di interessi" di essere broker ma anche titolare ed amministratore unico di una societa' agenzia iscritta quindi alla sezione A e' contro il codice delle assicurazioni private ?
Per quanto riguarda la dichiarazione che siamo tenuti a fare all'Ivass circa gli stretti legami , detti legami di parentela e di partecipazione societaria suindicati devono essere dichiarati ?”
Consulenza legale i 29/04/2019
L'intermediario assicurativo, ancorché avente uno “stretto legame” con una società, non incorre in alcuna violazione del codice della assicurazioni private né sussiste un eventuale conflitto di interessi purchè venga adottata una condotta confacente a quanto prescritto dall'art. 119 bis del codice ass. private, ossia la sua attività sia improntata ai principi di equità', onesta', professionalità', correttezza e trasparenza e le informative sui prodotti pubblicizzati e venduti siano corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete.
Se, peraltro, si ritiene, nel caso concreto, che detta condotta non sia sufficiente ad evitare una qualsiasi forma di conflitto di interesse, allora si può procedere mediante una chiara e diretta comunicazione al pubblico della (possibile) situazione di conflitto, di modo da rendere il terzo in grado di determinarsi liberamente in merito alla scelta dell'acquisto o meno del prodotto assicurativo.
Si precisa anche che nella sua situazione, così come prospettata nel quesito, ricorre pienamente l'ipotesi di stretti legami, in quanto lei è amministratore unico e socio di maggioranza della società e pertanto sono presenti tutte le condizioni previste dalla normativa in tal senso dall' art. 1 del codice ass. private al co. 1, lettera iii e art. 72 del codice ass. private.
Da ciò discende che sorge in capo sia a lei, come intermediario, che alla società, l'obbligo di procedere, rispettivamente entro il 30 marzo e il 30 aprile, alla dichiarazione IVASS sugli stretti legami.
Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata mediante compilazione del format disponibile sul sito IVASS, da inviarsi a mezzo pec all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Dovranno essere indicate sia la tipologia di partecipazione detenuta all'interno della società sia il rapporto familiare intercorrente con gli altri soci, e si dovrà altresì allegare la dichiarazione che detti stretti legami in ogni caso non ostacolano l’esercizio del potere di vigilanza dell’IVASS.
In particolare, a nostro avviso, nel suo caso dovrà barrare le seguenti caselle, dichiarando:
- di detenere il controllo in società, ai sensi dell’art. 72 del codice ass. private
- di avere un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado solo di rilevante influenza) con persone, che può influire in misura rilevante nella gestione dell’impresa di intermediazione.
Oltre a ciò, nella relazione descrittiva allegata dovrà essere compilata la seguente parte:
Dichiaro inoltre che il sottoscritto ha un rapporto di carattere familiare (coniugio e parentela entro il secondo grado solo di rilevante influenza) con le seguenti persone: ________________________________ che può influire in misura rilevante nella gestione dell’impresa di intermediazione.
Ad ogni modo per eventuali dubbi pratici sulla compilazione del format si rinvia alla guida pubblicata sul sito Gruppo agenti italiana assicurazioni e al sito IVASS (homepage ivass > per gli operatori > digitalizzazione delle istanze e comunicazioni RUI > allegati > modello elettronico pdf).