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Articolo 67 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Attività di controllo e ispettive

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 67 Codice della privacy

Capo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

  1. a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
  2. b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.]

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