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Articolo 6 quater Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 6 quater Codice dell'amministrazione digitale

1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6 bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis.

3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(1)(2)(3).

Note

(1) I commi 1 e 3 della presente disposizione sono stati modificati dall'art. 24, comma 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 38, comma 2, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(3) Comma modificato dall'art. 27, comma 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

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Consulenze legali
relative all'articolo 6 quater Codice dell'amministrazione digitale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. P. chiede
domenica 08/12/2024
“Buongiorno, mia moglie ha ricevuto dal comune di XXX 5 raccomandate con la richiesta di pagamento IMIS degli ultimi 5 anni con le relative sanzioni in quanto non pagato tutto il dovuto. Mia moglie è iscritta ad INAD dallo scorso luglio. Il comune, oltre alle sanzioni, mi ha addebitato anche i costi delle raccomandate.
Ho inviato una pec al comune chiedendo un annullamento dell'atto per un vizio di notifica, in quanto. avendo dichiarato il domicilio digitale, è diritto di mia moglie di ricevere le comunicazioni via pec.
Il comune mi ha risposto che l'utilizzo del domicilio digitale non è un obbligo ma una possibilità.
Vorrei sapere se quanto risposto dal comune è corretto, se ho possibilità di chiedere annullamento dell'atto o almeno che non mi siano imputati i costi delle raccomandate.”
Consulenza legale i 12/12/2024
Iniziando dalla prima domanda posta ossia se sia corretto quanto affermato dal Comune in merito alla validità dell’invio postale della sanzione, si noti che, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, l’invio delle comunicazioni della Pubblica Amministrazione deve avvenire tramite PEC.
Quanto alle notifiche alle persone fisiche, a partire dal 6 giugno 2023, è, inoltre, attivo l’INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali, istituito dall’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel quale i cittadini – persone fisiche – possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, prima di procedere alla notifica di un atto, la Pubblica Amministrazione sarebbe tenuta a verificare l’esistenza nell’INAD del domicilio digitale del soggetto destinatario in quanto solo in assenza o mancato recapito della notifica digitale è possibile procedere con la notifica cartacea.
In risposta, invece, al suo secondo quesito relativo ossia alla possibilità di chiedere l’annullamento del provvedimento sanzionatorio notificato tramite raccomandate, premesso l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di notificare in via digitale i propri atti, va tenuto in considerazione che la normativa sopra citata non prevede alcuna nullità della notifica cartacea in luogo di quella digitale anche in presenza dell’elezione di domicilio presso l’INAD.
Infatti, la formulazione dell’art. 3-bis del CAD è stata modificata ed è stata eliminato il riferimento alla circostanza che “Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”.
L’art. 3-bis, prevede, oggi, unicamente che la mancata notifica digitale debba essere valutata ai sensi dell’art. art. 18 bis del codice amm.ne digitale per l’irrogazione di eventuali sanzioni all’Amministrazione che non procede alla notifica digitale.
Cosicché, applicando le norme generali in materia di notificazioni, si può ritenere che, in linea con quanto affermato dal Comune, dal momento del perfezionamento della notifica con la consegna della raccomandata, avendo quest’ultima raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza il contenuto dell’atto da notificare al destinatario, il provvedimento notificato produrrà i suoi effetti.


L. B. chiede
martedģ 29/10/2024
“Buongiorno,
negli ultimi mesi ho ricevuto dei verbali per violazione del codice della strada da vari comuni. Questi verbali mi sono stati recapitati con lettera raccomandata con ricevuta A.R. nonostante il sottoscritto dal 13.07.2023 abbia eletto il proprio indirizzo pec come domicilio digitale presso il sito di INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Pertanto ai sensi dell'art. 6 comma 1-quater del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m. e i. (CAD - Codice dell'amministrazione digitale) tale avviso doveva essermi trasmesso via pec e non via raccomandata A.R.
Ho pertanto contestato questa procedura agli Enti interessati inviando dalla mia PEC la dichiarazione di cui sopra di avere attivo il domicilio digitale, ribadendo che il loro invio tramite raccomandata AR cartacea non aveva valore legale e che chiedevo un nuovo invio dei verbali e bollettini per pagamento sanzioni con l’aggiornamento dell'importo totale depurato delle spese di notifica.
Chiedo pertanto se:
- è corretta la mia interpretazione di ritenere l’invio da parte delle Amministrazioni pubbliche di comunicazioni cartacee senza valore legale (Il Comune di Padova invece nella fattispecie mi ha risposto che: “Le comunico che, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero dell'Interno n.300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, la notifica mediante i mezzi ordinari anziche' a mezzo PEC e' da ritenersi comunque idonea a produrre gli effetti di legge; pertanto, la procedura non e' ripetibile. Sempre lo stesso provvedimento dispone comunque che non possano essere imputate al destinatario le spese di spedizione. Alla luce di quanto sopra, al fine di estinguere l'illecito, Le trasmetto in allegato due avvisi di pagamento decurtati dalle spese di notifica.”
Ho preso atto dell’esistenza di questa circolare ma ciò contrasta con la legge (D.Lgs n. 82 del 07.03.2005, art. 3 bis c. 4: “(...) A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (...)” e con l’art. 6 c. 1 del Decreto, che è una norma di rango superiore rispetto a una circolare.

- Finora quasi tutte le Amministrazioni pubbliche hanno accolto positivamente le mie comunicazioni via pec reinviandomi i bollettini di pagamento con importo da pagare depurato delle spese di notifica. Ma in caso non ricevessi positivo riscontro da parte delle Amministrazioni entro i ‘classici’ 60 giorni come mi dovrei comportare?
Quest’ultimo è il caso dell’unica Amministrazione che non mi ha risposto (la Regione del Veneto per sanzione mancato pagamento bollo auto). Ho ricevuto l’avviso con raccomandata AR il 17/08/2024 e il 03/09/2024 ho inviato la pec di contestazione con richiesta di reinvio tramite pec del bollettino sanzione e con depurazione delle spese di notifica. Da allora non ho più ricevuto notizie.

Grazie”
Consulenza legale i 15/11/2024
Iniziando dalla prima domanda posta ossia se sia corretto che l’invio delle comunicazioni della Pubblica Amministrazione – quali, in particolare, le sanzioni afferenti alla violazione del Codice della Strada – avvenga tramite PEC come previsto dal CAD, la risposta è affermativa.
Già il Decreto Interministeriale del 18 dicembre 2017 recante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”, pubblicato in GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018, aveva chiarito la portata applicativa delle norme del CAD che stabilisco l’obbligo di notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, stabilendo che “La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito”.

A ciò si aggiunga che a partire dal 6 giugno 2023, è attivo l’INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali, istituito dall’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel quale i cittadini – persone fisiche – possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, prima di procedere alla notifica di un atto, la Pubblica Amministrazione sarebbe tenuta a verificare l’esistenza nell’INAD del domicilio digitale del soggetto destinatario in quanto solo in assenza o mancato recapito della notifica digitale è possibile procedere con la notifica cartacea.
Per tale ragione anche la circolare richiamata dal Comune di Padova, risalente al 2018, è da ritenersi superata dall’avvenuta attivazione dell’INAD che ha reso pienamente operative le disposizioni del CAD che prevedono l’obbligo di notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione ivi comprese le sanzioni amministrative.

In risposta, invece, al suo secondo quesito relativo alla valenza della notifica cartacea in assenza di un re-invio digitale, premesso l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di notificare in via digitale i propri atti, va tenuto in considerazione che la normativa sopra citata non prevede alcuna nullità della notifica cartacea in luogo di quella digitale anche in presenza dell’elezione di domicilio presso l’INAD.
Infatti, la formulazione dell’art. 3-bis del CAD è stata modificata ed è stata eliminato il riferimento alla circostanza che “Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”.

L’art. 3-bis, prevede, oggi, unicamente che la mancata notifica digitale debba essere valutata ai sensi dell’art. art. 18 bis del codice amm.ne digitale per l’irrogazione di eventuali sanzioni all’Amministrazione che non procede alla notifica digitale.

Cosicché, applicando le norme generali in materia di notificazioni, si può ritenere che dal momento del perfezionamento della notifica con la consegna della raccomandata, avendo quest’ultima raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza il contenuto dell’atto da notificare al destinatario, decorreranno i termini di legge per il pagamento della multa.